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Senza il registro di contabilità la delibera di approvazione del rendiconto condominiale è ANNULLABILE

Il Tribunale di Marsala ha recentemente affrontato un caso di regolarità formale del rendiconto condominiale stabilendo, con la sentenza del 02/07/2025, che l'assenza del registro di contabilità tra i documenti facenti parte del rendiconto determina l'annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stesso.

Tale provvedimento è conforme all'orientamento giurisprudenziale più recente (Cass. 38038/2018), formatosi a seguito dell'approvazione della L. 220/12, in cui all'art. 1130 bis c.c. è stato finalmente chiarito quali sono i documenti necessari di cui si deve comporre il rendiconto condominiale.

Tra detti documenti, oltre alla nota sintetica esplicativa, allo stato patrimoniale, al riepilogo finanziario, troviamo anche il registro di contabilità, strumento necessario per permettere ai condòmini un corretto controllo delle poste indicate nel più volte citato rendiconto.

Tale orientamento permette ai condòmini più attenti di impugnare, entro 30 giorni dall'assemblea (per i condòmini astenuti o contrati presenti) oppure dal ricevimento del verbale (per i condòmini assenti) di impugnare la delibera di apprivazione del rendiconto e farne dichiarare l'irregolarità e conseguentemente annullare la delibera assunta dall'assemblea

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