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L’amministratore di condominio e la legittimazione al ricorso in Cassazione

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 24 ore fa
  • Tempo di lettura: 2 min

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Recentissima pronuncia di un organo giurisdizionale siciliano conferma che l’Amministratore di condominio è da ritenersi legittimato a proporre ricorso in Cassazione per conto del condominio senza necessità di una nuova delibera assembleare. Tale decisione prende spunto da una delibera assembleare originaria che aveva già conferito all’amministratore il potere di rappresentare il condominio in giudizio.

Secondo la sentenza, l’autorizzazione originaria vale per tutti i gradi del processo, incluse le impugnazioni e il ricorso per Cassazione, così da garantire continuità nella tutela giurisdizionale del condominio. L’interpretazione trova fondamento nella funzione dell’amministratore, che – ai sensi dell’art. 1130 n. 4 c.c. – è chiamato a curare la conservazione delle parti comuni, anche con atti giudiziali. In concreto, la legittimazione processuale non viene meno con il passare alle fasi di gravame.

Questo orientamento non è isolato. È da tempo consolidato il principio secondo cui l’amministratore può agire in giudizio — e difendere il condominio — anche nelle impugnazioni delle delibere assembleari, senza dover ottenere nuovamente l’approvazione dell’assemblea, quando la delibera originaria lo abbia abilitato. Il potere di rappresentanza, riconosciuto dall’art. 1131 c.c., si estende dunque fino al ricorso in Cassazione.

Diverso è il caso in cui l’azione riguardi domande reali straordinarie o modifiche strutturali del condominio (es: acquisizione di nuove parti comuni o usucapione): tali azioni richiedono un mandato assembleare più ampio, perché non rientrano nelle ordinarie funzioni conservatrici. Anche l’intervento per il risarcimento danni in occasione di gravi vizi di costruzione è ammesso, purché la domanda attenga alla tutela unitaria dell’edificio.

La nuova pronuncia rafforza dunque la posizione dell’amministratore quale titolare stabile della rappresentanza processuale del condominio, permettendo interventi tempestivi anche nelle fasi finali di giudizio, senza l’onere logistico e formale di nuove assemblee.

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