Ponteggi e furti: la Cassazione così si esprime
- Luca Baj

- 19 ott
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La sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 25122 del 12 settembre 2025, ha affrontato un tema di grande rilievo in materia di reati contro il patrimonio e responsabilità civile connessa a condotte colpose. Il caso nasce da un furto in appartamento agevolato dall’installazione di ponteggi durante lavori di ristrutturazione condominiale, e offre un’occasione per approfondire la natura giuridica del nesso di causalità tra condotta omissiva e evento dannoso, nonché la possibile estensione della responsabilità civile per omissione nella prevenzione di reati patrimoniali.
Il contesto fattuale e la questione giuridicaUna condomina subiva il furto di beni dal proprio appartamento al quinto piano di uno stabile in ristrutturazione. I ladri avevano utilizzato il ponteggio installato dall’impresa appaltatrice per accedere all’abitazione. L’attrice chiedeva il risarcimento dei danni sia al titolare della ditta esecutrice dei lavori sia al condominio committente, sostenendo che l’assenza di adeguate misure di sicurezza sul ponteggio aveva reso possibile il furto. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell’appaltatore, condannandolo al risarcimento, mentre la Corte d’appello di Salerno aveva ribaltato la decisione, escludendo il nesso causale tra l’omissione e il danno, ritenendo che il ponteggio costituisse solo “occasione agevolatrice” del furto. La Cassazione, investita del ricorso, ha annullato la sentenza d’appello, ripristinando la condanna per responsabilità civile.
Il nesso di causalità e l’efficienza causale della condotta omissivaIl punto centrale della pronuncia riguarda l’interpretazione del nesso causale ai sensi dell’articolo 40 del codice penale, applicato anche alla responsabilità extracontrattuale. La Corte afferma che, in presenza di una condotta omissiva che consente o agevola la realizzazione di un reato contro il patrimonio, la causalità non può essere esclusa solo perché l’evento è stato materialmente determinato dall’azione di un terzo. Il principio espresso è netto: “è dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione di un furto in appartamento, non costituendo semplice occasione dello stesso, la condotta posta in essere dall’esecutore di lavori edili sullo stabile condominiale che abbia installato ponteggi privi di idonee misure volte a impedire il loro uso anomalo”.
Ciò significa che l’omissione di cautele di sicurezza rilevanti – come la mancata predisposizione di reti o barriere – si configura come causa giuridica del danno, se tale omissione è idonea a rendere concretamente possibile l’evento criminoso. La Corte richiama consolidati precedenti (tra cui Cass. civ., sez. III, n. 19399/2016), ribadendo che l’uso anomalo di un’opera edilizia da parte di terzi non esonera l’appaltatore da responsabilità, se il rischio era prevedibile secondo l’ordinaria diligenza professionale.
Prevedibilità del rischio e obbligo di diligenza professionaleLa Cassazione sottolinea come il criterio di imputazione oggettiva del danno non si esaurisca nella causalità materiale, ma richieda un giudizio di prevedibilità ex ante del rischio. L’appaltatore, quale soggetto esperto e qualificato, è tenuto a prevedere l’uso improprio di strutture accessibili, specie in contesti urbani o condominiali. La violazione di tale obbligo configura una condotta colposa omissiva ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. La negligenza si manifesta non solo nell’omessa adozione di misure tecniche, ma anche nella mancata valutazione del contesto ambientale in cui l’opera viene realizzata.
La responsabilità concorrente del condominioUn ulteriore profilo della decisione concerne il ruolo del condominio committente. Pur non essendo stato ritenuto direttamente responsabile nel caso concreto, la Corte osserva che, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, il condominio può rispondere in via concorrente se il ponteggio insistesse su parti comuni dell’edificio e se l’amministratore non avesse vigilato sulla sicurezza dell’installazione.L’affidamento dell’opera a un’impresa terza non esonera il committente dal dovere di controllo minimo sull’esecuzione e sulle condizioni di sicurezza, soprattutto quando l’opera interferisce con beni potenzialmente pericolosi per i condomini o per i terzi.Questa impostazione si inserisce nel quadro evolutivo della giurisprudenza che estende la sfera della responsabilità anche a soggetti che, pur non avendo un contatto diretto con il bene leso, sono tenuti a una condotta di vigilanza e prevenzione.
L’intersezione tra illecito civile e reato patrimonialeLa pronuncia riveste un rilievo sistemico poiché ribadisce il principio secondo cui la responsabilità civile può concorrere con la responsabilità penale nei reati contro il patrimonio, quando la condotta omissiva abbia favorito la commissione del delitto. Il furto rimane un reato doloso a opera di ignoti, ma l’appaltatore risponde civilmente per non aver impedito l’evento, secondo il paradigma dell’articolo 40, comma 2, codice penale: “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Tale principio, tradotto in ambito civile, determina una forma di responsabilità da omissione in cui l’agente risponde non per il reato, ma per aver violato il dovere di impedire che l’illecito si verificasse.
Implicazioni sistemiche e prevenzione dei reati predatoriLa Corte ha evidenziato come la corretta interpretazione del nesso causale rappresenti anche uno strumento di prevenzione dei reati patrimoniali. L’obbligo di diligenza e vigilanza imposto agli operatori tecnici e ai committenti assume così una funzione non solo riparatoria, ma anche deterrente.L’applicazione di questi principi produce un ampliamento dell’area della tutela civile, ponendo in capo ai soggetti professionalmente qualificati un dovere positivo di prevenzione dei danni derivanti da reati contro il patrimonio. Il messaggio della Cassazione è chiaro: la responsabilità civile non può essere neutralizzata dietro la formula dell’“occasione agevolatrice”. Se l’omissione era causalmente efficiente e il rischio prevedibile, il soggetto è tenuto a rispondere dei danni anche se l’evento è materialmente opera di un terzo.
La rilevanza pratica della pronunciaIl principio elaborato dalla Corte assume un rilievo applicativo ampio. Esso riguarda non solo gli appaltatori, ma tutti i soggetti che, a vario titolo, operano in contesti suscettibili di generare rischi di aggressione al patrimonio altrui: amministratori condominiali, gestori di cantieri, società di manutenzione o imprese di vigilanza. La responsabilità viene valutata in base alla concreta idoneità della condotta omissiva a facilitare il reato e alla prevedibilità del rischio. Non occorre la prova di una colpa grave: è sufficiente la negligenza nel non adottare le misure che l’esperienza comune e le regole tecniche impongono.
Riflessioni conclusive sul principio di efficienza causaleLa decisione riafferma la centralità del principio di efficienza causale nella teoria generale della responsabilità civile e penale. In presenza di reati contro il patrimonio, la causalità non si esaurisce nella sequenza fisica degli eventi, ma abbraccia la dimensione normativa del dovere di diligenza.L’effetto della sentenza è quello di consolidare una visione integrata tra illecito civile e illecito penale, in cui la tutela del patrimonio si estende anche alle omissioni che, pur non costituendo reato, rendono possibile o agevolano la condotta criminosa. In tal modo, la Cassazione contribuisce a rafforzare la coerenza sistematica del diritto della responsabilità, ancorandolo al valore primario della sicurezza patrimoniale e alla necessità di una tutela effettiva dei beni contro ogni forma di aggressione prevedibile.




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