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La nozione di consumatore nel CCII e il ruolo del socio fideiussore

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 2 min

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La continuità interpretativa tra sovraindebitamento e codice del consumo

La sentenza della Corte di cassazione n. 29746 dell’11 novembre 2025 affronta in modo sistematico il tema della nozione di consumatore nell’ambito del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con specifico riferimento alla posizione del socio fideiussore. Il Collegio chiarisce che la definizione contenuta nell’art. 2 CCII non introduce elementi di discontinuità rispetto a quella già prevista dalla legge n. 3/2012, né rispetto alla nozione codificata dall’art. 3 del codice del consumo. Ne deriva che l’elaborazione giurisprudenziale maturata sotto il vigore delle precedenti discipline conserva piena attualità anche nel nuovo assetto normativo.

La Corte valorizza un criterio sostanziale e finalistico nell’individuazione del consumatore, ponendo l’accento sulla funzione concreta del rapporto giuridico e non sulla mera qualificazione soggettiva del contraente. In tale prospettiva, la qualità di consumatore non è automaticamente esclusa dalla circostanza che il fideiussore sia un imprenditore, un professionista o un socio di società. Ciò che assume rilievo decisivo è la finalità per la quale la garanzia è stata prestata.

Secondo la pronuncia, può essere considerato consumatore esclusivamente il fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale. Quando la fideiussione risulti funzionalmente collegata all’attività economica svolta, anche in via indiretta o riflessa, viene meno il requisito soggettivo richiesto dalla normativa di tutela. L’accertamento deve quindi essere condotto caso per caso, verificando il nesso tra obbligazione garantita e sfera professionale del garante.

L’impostazione adottata rafforza un’interpretazione rigorosa ma coerente del concetto di consumatore, evitando estensioni automatiche fondate sul solo dato formale della persona fisica e preservando l’equilibrio tra esigenze di protezione e corretto utilizzo degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal legislatore.

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