Cassazione n. 25605/2025: i limiti dell’azione revocatoria del creditore e la prova dell’eventus damni
- Luca Baj

- 9 nov
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La Suprema Corte chiarisce che la revocatoria non tutela la semplice difficoltà di recupero del credito, ma richiede una concreta diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25605 del 18 settembre 2025, terza sezione civile, Presidente Scarano e Relatore Simone, ha ribadito principi di rilievo in materia di azione revocatoria ordinaria, delineando con precisione i confini entro i quali il creditore può esercitare tale rimedio per conservare la garanzia patrimoniale. L’intervento si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che, pur riaffermando la funzione di tutela dell’integrità della garanzia patrimoniale, intende evitare un uso distorto dell’istituto come mezzo di pressione nei confronti del debitore.
La vicenda riguardava un’azione revocatoria proposta da un creditore contro il proprio debitore, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia di un atto di disposizione patrimoniale che, a suo dire, aveva compromesso la possibilità di soddisfazione coattiva del credito. Il giudice di merito aveva rigettato la domanda, rilevando l’assenza di una prova concreta della diminuzione del patrimonio del debitore tale da rendere incerta o impossibile la realizzazione del credito. Il creditore aveva impugnato la decisione sostenendo che fosse sufficiente il solo rischio di pregiudizio o la difficoltà di recupero del credito. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che l’azione revocatoria non può fondarsi su mere valutazioni astratte o ipotetiche, ma richiede l’accertamento effettivo di un eventus damni concretamente idoneo a ledere la garanzia patrimoniale.
La Corte ha richiamato il principio generale secondo cui l’articolo 2901 del codice civile consente la revoca degli atti di disposizione del debitore solo quando tali atti arrechino un pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore, intesa come idoneità del patrimonio del debitore a soddisfare le obbligazioni assunte. Tale pregiudizio non può consistere nella mera difficoltà di esazione del credito, ma deve tradursi in una reale diminuzione, quantitativa o qualitativa, del patrimonio. Ne consegue che l’azione non è esperibile quando il debitore, pur avendo alienato determinati beni, conservi un patrimonio residuo sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito.
Un passaggio di rilievo della pronuncia sottolinea che l’azione revocatoria ha natura conservativa e non satisfattiva: il creditore non mira a ottenere un vantaggio immediato, ma solo a ristabilire la possibilità di esecuzione forzata. L’inefficacia dell’atto non comporta la nullità o l’annullamento del negozio, bensì la sua inopponibilità al creditore che ha agito in giudizio. La Cassazione evidenzia inoltre che l’onere della prova dell’eventus damni grava integralmente sul creditore attore, il quale deve dimostrare, anche per presunzioni, che l’atto dispositivo abbia determinato una diminuzione della garanzia patrimoniale complessiva. Il debitore, d’altro canto, può contrastare tale prova dimostrando di possedere beni residui sufficienti o di non aver compromesso la garanzia generale ex articolo 2740 c.c.
La sentenza assume particolare importanza per la distinzione che opera tra l’azione revocatoria e l’azione surrogatoria di cui all’articolo 2900 c.c. Mentre quest’ultima consente al creditore di esercitare i diritti del debitore verso terzi in caso di inerzia, la revocatoria non sostituisce il creditore al debitore, ma incide esclusivamente sull’efficacia dell’atto dispositivo, tutelando la garanzia patrimoniale contro gli atti pregiudizievoli. L’azione, pertanto, non può essere utilizzata come strumento per contestare genericamente la condotta del debitore o per ottenere vantaggi competitivi rispetto agli altri creditori.
Di rilievo è anche la precisazione della Corte in merito all’elemento soggettivo della revocatoria, la scientia damni. Non è richiesta una collusione fraudolenta tra debitore e terzo acquirente, ma è sufficiente la consapevolezza, da parte di entrambi, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. Tale consapevolezza non deve necessariamente riferirsi al credito specifico, purché l’atto sia successivo al sorgere del credito. Diversamente, qualora l’atto sia anteriore, il creditore dovrà dimostrare che il terzo conosceva il credito stesso e il rischio di danno per la garanzia patrimoniale.
La Suprema Corte, nel confermare la decisione di merito, ha escluso che l’atto di disposizione oggetto di impugnazione avesse prodotto un effettivo depauperamento del patrimonio del debitore. Ha ribadito, pertanto, che l’azione revocatoria non è volta a tutelare una mera aspettativa di soddisfazione, ma richiede un concreto nesso di causalità tra l’atto e la compromissione della garanzia patrimoniale. Solo in presenza di una reale lesione può essere dichiarata l’inefficacia dell’atto, con conseguente recupero del bene nella sfera di aggredibilità del creditore.
La pronuncia n. 25605/2025 si colloca così nel solco di una giurisprudenza rigorosa, che limita l’ambito applicativo dell’azione revocatoria alle ipotesi di effettivo pregiudizio patrimoniale e riafferma il principio di proporzionalità tra libertà negoziale del debitore e tutela delle ragioni creditorie. L’azione resta un rimedio di carattere eccezionale, destinato a operare solo quando la condotta del debitore comporti una concreta e dimostrabile compromissione della garanzia patrimoniale, nel rispetto dell’equilibrio tra l’autonomia privata e la funzione conservativa dell’istituto.


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