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La conferma assembleare dell'incarico non determina la cessazione della materia del contendere nel procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio

In un procedimento di revoca promosso da alcuni condòmini per gravi inadempienze dell'amministratore di condominio, in cui l'amministratore si è costituito chiedendo il rigetto del procedimento per cessata materia del contendere, considerato che l'incarico era stato recentemente confermato da una delibera condominiale, la Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Milano con decreto del 26/06/25, ha sancito che: "se a seguito della presentazione di un ricorso ex. art 1129, undicesimo comma c.c. per la revoca giudiziale dell'amministratore per gravi irregolarità, intervenga la conferma dell'amministratore con una delibera impugnata dai ricorrenti, tale circostanza non comporta automaticamente il venir meno del loro interesse a ricorrere, avuto riguardo al disposto dell'art. 1129, comma 12, c.c., secondo cui, in caso di revoca da parte dell'Autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato".

Tuttavia, in tale situazione, considerato che il Tribunale ha riconosciuto una situazione sintomatica di gestione confusionaria e poco chiara dell'amministratore, nella presentazione del rendiconto condominiale e nella gestione delle parti comuni, lo stesso è stato revocato e condannato al rimborso delle spese legali dei ricorrenti.

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