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Fondo morosi, l'assemblea non può imporre anticipi senza urgenza

La copertura dei debiti altrui è ammessa solo come misura eccezionale, provvisoria e contabilmente reversibile.


La Corte d'appello di Genova, Sezione II civile, sentenza n. 456 del 30 aprile 2026, chiarisce i limiti del cosiddetto fondo morosi in condominio. L'assemblea non può trasformare i condomini adempienti in garanti ordinari dei debiti altrui, imponendo versamenti aggiuntivi senza una situazione concreta, documentata e non differibile. La costituzione del fondo è ammissibile solo quando serva a fronteggiare un pericolo attuale per l'interesse comune e quando le somme richieste siano configurate come anticipazioni, non come definitiva redistribuzione del debito.


La decisione valorizza due condizioni: prova rigorosa dell'urgenza e previsione di un meccanismo di restituzione o regolazione contabile. La mera esistenza di passività condominiali, difficoltà di cassa o iniziative giudiziarie non basta. Occorre dimostrare che l'omesso pagamento determinerebbe un pregiudizio grave e imminente, come la compromissione di servizi essenziali o l'aggravamento irreversibile dell'esposizione debitoria.


Il principio tutela la posizione patrimoniale del condomino in regola. L'assemblea può amministrare le parti comuni, ma non può alterare a maggioranza la regola per cui ciascuno risponde delle proprie obbligazioni condominiali. Prima di chiedere anticipazioni ai solventi, l'amministratore deve attivare gli strumenti di recupero verso i morosi e documentare la necessità della misura. In assenza di tali presupposti, la delibera è nulla nella parte in cui impone un sacrificio economico privo di adeguata causa condominiale.

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