La copertura dei debiti altrui è ammessa solo come misura eccezionale, provvisoria e contabilmente reversibile. La Corte d'appello di Genova, Sezione II civile, sentenza n. 456 del 30 aprile 2026, chiarisce i limiti del cosiddetto fondo morosi in condominio. L'assemblea non può trasformare i condomini adempienti in garanti ordinari dei debiti altrui, imponendo versamenti aggiuntivi senza una situazione concreta, documentata e non differibile. La costituzione del fondo è ammis