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Fatture inesistenti, la Cassazione distingue il prezzo dal profitto del reato

14 minuti fa
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Nel sequestro per emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, il compenso dell'emittente e il risparmio d'imposta dell'utilizzatore non sono la stessa cosa. La Cassazione, con la sentenza penale n. 33545 del 14 settembre 2026, torna a distinguere il prezzo del reato dal profitto dell'evasione realizzata dal soggetto che usa le fatture nella propria dichiarazione.

L'articolo 8 del decreto legislativo 74/2000 riguarda chi emette i documenti per consentire a terzi di evadere. Secondo il principio riportato nella pronuncia, la condotta dell'emittente non produce in capo a lui un profitto pari all'imposta sottratta dall'utilizzatore. Il possibile prezzo del reato è invece il corrispettivo pattuito o ricevuto per l'emissione dei documenti falsi.

Ne deriva che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti dell'emittente, e dell'ente per il corrispondente illecito amministrativo ai sensi del decreto 231/2001, deve essere collegato a quel prezzo. Non può prendere automaticamente come base il profitto fiscale ottenuto da un soggetto diverso. L'articolo 9 del decreto 74/2000 esclude infatti, per la sola emissione, il concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta dell'utilizzatore; resta da valutare il caso di condotte ulteriori.

La decisione affronta anche i limiti del riesame cautelare. Il giudice può confermare un sequestro con argomenti giuridici diversi, ma non fondarlo su un fatto diverso da quello della richiesta originaria. Il vincolo tutela il contraddittorio e la possibilità per la difesa di confrontarsi con l'accusa effettivamente contestata.

La distinzione incide sulla quantificazione e sul titolo della misura, non costituisce un'esenzione generale dal sequestro. Sono decisivi il ruolo concreto dei soggetti, l'eventuale compenso e i fatti indicati nell'istanza del pubblico ministero. La pronuncia conferma un orientamento emerso anche in altre decisioni del 2026; ciascun procedimento richiede una verifica autonoma degli atti.

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