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Ex Ilva, la Corte UE esclude gli aiuti energetici per le imprese in difficoltà

38 minuti fa
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Un’impresa qualificata come «in difficoltà» non può beneficiare delle agevolazioni energetiche destinate ai grandi consumatori di gas o elettricità. La Corte di giustizia dell’Unione europea lo ha chiarito il 24 settembre 2026 nelle cause riunite C-503/25 e C-504/25, nate dai ricorsi di Acciaierie d’Italia contro l’esclusione dagli elenchi delle imprese energivore e gasivore per il 2025.

Le autorità italiane avevano respinto le domande presentate nel 2024. Alla base della decisione vi erano l’amministrazione straordinaria e lo stato d’insolvenza della società, considerati elementi della qualifica di impresa in difficoltà secondo gli orientamenti europei sugli aiuti al salvataggio. Il giudice amministrativo nazionale ha chiesto alla Corte se tale esclusione fosse compatibile con il diritto dell’Unione.

Secondo la sentenza, le regole italiane si allineano agli orientamenti della Commissione sugli aiuti per clima, ambiente ed energia, che escludono da quelle specifiche misure le imprese in difficoltà. L’amministrazione straordinaria è una procedura collettiva legata a una previa dichiarazione d’insolvenza: spetta al giudice del rinvio accertare gli elementi del caso concreto.

Il fatto che la procedura persegua il risanamento dell’attività non fa venir meno, da solo, la condizione di difficoltà. La Corte distingue inoltre la finalità delle agevolazioni energetiche da quella degli aiuti al salvataggio. Un sostegno concepito per ridurre il costo dell’energia ai consumatori intensivi non diventa automaticamente accessibile perché l’impresa è strategica o si trova in un percorso di continuità.

La pronuncia interpreta il quadro europeo ma non chiude il contenzioso nazionale. Sarà il giudice italiano a risolvere le cause applicando i principi indicati dalla Corte. Per le imprese ad alto consumo energetico, il punto è la verifica preventiva dei requisiti di ammissibilità e della posizione finanziaria: le condizioni dell’aiuto vanno valutate in rapporto alla misura richiesta, senza confondere strumenti con obiettivi diversi.

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