Gli articoli 4 e 8 dello Statuto dei Lavoratori disciplinano il controllo a distanza dei dipendenti.
In particolare, l'articolo 4 dello Statuto stablisce che l'installazione di impianti audiovisivi che permetta il controllo a distanza dei lavoratori è ammesso solo se giustificato da esigenze produttive, organizzative o di sicurezza. Inoltre, l'uso di tali strumenti deve essere preceduto necessariamente da un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o un'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro.
L'articolo 8 dello Statuto, invece, vieta al datore di lavoro di effettuare indagini volte a scoprire opinioni politiche, religiose, sindacali dei propri dipendenti.
Tali normative sono state rafforzate ulteriormente dall'entrata in vigore del GDPR. Intaffi, il Regolamento privacy stabilisce che ogni trattamento dei dati deve essere basato su di un fondamento giuridico valido e che ogni trattamento deve essere trasparente in modo da consentire, in ogni momento, ai lavoratori di essere informati chiaramente su quali loro dati vengono trattati e per quale motivo.

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