Confisca dell’attivo fallimentare, il curatore non perde il compenso
- piscitellidaniel
- 4 giorni fa
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La Cassazione tutela il diritto al pagamento quando le somme della procedura confluiscono nel Fondo Unico Giustizia.
La Corte di cassazione, Sezione I civile, con sentenza n. 15052 del 19 maggio 2026, ha affermato un principio di rilievo nel rapporto tra procedura concorsuale e misure penali ablative. Quando il compenso del curatore è già stato liquidato dal tribunale fallimentare e l’attivo viene successivamente azzerato per effetto di una confisca penale, il professionista conserva il diritto al pagamento della parte non ancora percepita.
La vicenda nasce da un sequestro penale disposto nei confronti di una s.r.l. poi dichiarata fallita. Dopo il deposito del rendiconto, il tribunale aveva liquidato il compenso del curatore sulla base dell’attivo realizzato e del passivo accertato. Successivamente, il sequestro si era trasformato in confisca e le somme erano confluite nel Fondo Unico Giustizia, lasciando la procedura priva della liquidità necessaria a completare il pagamento.
La Suprema Corte ha escluso che il credito del curatore possa essere trattato come quello dei creditori concorsuali. Il compenso nasce dall’attività svolta quale organo della procedura, sotto il controllo del giudice, e remunera una funzione necessaria al corretto svolgimento del fallimento. Sacrificarlo integralmente per effetto di una misura sopravvenuta significherebbe trasferire sul professionista il rischio di un evento estraneo alla sua prestazione.
Il fondamento normativo è individuato nell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2006, che ha esteso il meccanismo di anticipazione erariale ai compensi dei curatori nelle procedure incapienti. L’onere del pagamento residuo grava quindi sull’Erario, mentre spetta al giudice concorsuale dare atto dell’incapienza nella misura necessaria all’attuazione del titolo. La decisione rafforza la tutela economica degli organi della procedura senza interferire con gli effetti propri della confisca penale.





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