Bancarotta per distrazione, la Cassazione precisa i confini della prova

Il mancato reperimento dei beni può fondare la presunzione distrattiva solo dopo l’accertamento della loro effettiva disponibilità in capo all’impresa o all’amministratore
La Corte di cassazione, Sezione V penale, con la sentenza n. 13137 del 9 aprile 2026, torna sul perimetro probatorio della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione prevista dall’articolo 216, comma 1, n. 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Il principio ribadito è di rilievo pratico: per configurare il reato occorre anzitutto accertare la previa disponibilità dei beni in capo all’imputato o nella sfera dell’impresa fallita; una volta provato questo presupposto, il mancato reperimento dei beni al momento del fallimento consente di desumere la distrazione o l’occultamento se l’amministratore non offre una spiegazione attendibile circa la loro destinazione.
Il passaggio è centrale perché chiarisce che non si è in presenza di una inversione dell’onere della prova. L’accusa resta tenuta a dimostrare l’esistenza dei beni nel patrimonio sociale o nella disponibilità dell’impresa prima dell’apertura della procedura. Solo dopo tale verifica, la mancata giustificazione dell’uscita dei cespiti assume valore indiziante, in coerenza con l’articolo 192 del codice di procedura penale e con la funzione di garanzia che grava sull’imprenditore verso i creditori.
La decisione si inserisce in un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, già emerso in precedenti arresti, secondo cui il mancato rinvenimento di beni o valori societari integra una presunzione grave della loro sottrazione ai fini dell’impresa, salvo che l’imputato dimostri una destinazione compatibile con le esigenze sociali. Non basta contestare in modo generico la ricostruzione accusatoria: è richiesta una giustificazione concreta, documentata e coerente con la contabilità e con la dinamica gestionale.
Per gli operatori, il principio incide direttamente sulla lettura delle risultanze del curatore, delle scritture contabili e dei verbali di inventario. Quando emergano beni acquistati, registrati o transitati nella disponibilità della società e questi non risultino più rinvenibili, l’assenza di una tracciabilità della loro destinazione espone l’amministratore a un rischio di addebito penale. Sul piano difensivo, assumono quindi un peso decisivo i documenti che attestino vendite, pagamenti, impieghi aziendali, restituzioni o altre operazioni idonee a spiegare la fuoriuscita del bene dal patrimonio dell’impresa.
Sotto il profilo sistematico, la pronuncia rafforza la distinzione tra il piano dell’accertamento della disponibilità originaria del bene e quello della successiva spiegazione della sua fuoriuscita. La prova della distrazione può essere anche indiretta, purché costruita su elementi certi: esistenza del bene, sua riconducibilità all’impresa, successivo ammanco e assenza di una destinazione lecita dimostrata dall’amministratore. In tale quadro, la condotta infedele del fallito assume rilievo non solo quale lesione patrimoniale immediata, ma anche quale violazione del dovere di conservazione della garanzia patrimoniale destinata al soddisfacimento della massa creditoria.






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