top of page

Compenso dell’amministratore, tra autonomia professionale e articolo 36

La trasparenza del mandato evita nomine opache e contestazioni sul costo della gestione.


Il tema del compenso dell’amministratore non può essere ridotto a una voce accessoria del rendiconto. L’articolo 1129, comma 14, del codice civile impone che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del rinnovo, specifichi analiticamente l’importo dovuto per l’attività svolta, a pena di nullità della nomina. La previsione tutela i condòmini, che devono conoscere in anticipo il costo dell’incarico, ma tutela anche la funzione professionale dell’amministratore, evitando rapporti opachi o compensi impliciti.


Nel dibattito richiamato dalla newsletter entra anche l’articolo 36 della Costituzione, secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa. Il riferimento, pur nato per il lavoro subordinato, assume rilievo argomentativo anche nel lavoro autonomo quando il compenso pattuito sia meramente simbolico o squilibrato rispetto alle prestazioni richieste. Il condominio moderno non chiede più solo adempimenti ordinari: pretende gestione fiscale, sicurezza, privacy, appalti, morosità, conservazione documentale e rapporti con tecnici e avvocati.


La conseguenza è una maggiore responsabilizzazione dell’assemblea. La ricerca del prezzo più basso non può cancellare la proporzionalità del compenso rispetto alla complessità dell’incarico. Al tempo stesso l’amministratore deve indicare con chiarezza attività comprese, prestazioni extra e criteri di calcolo. La trasparenza iniziale evita contestazioni successive e impedisce che il rapporto fiduciario si trasformi in conflitto economico. Una nomina correttamente deliberata non si misura solo sul voto favorevole, ma sulla piena comprensibilità del mandato conferito.

Commenti


Le ultime notizie

bottom of page