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Buoni fruttiferi postali prescritti: la Cassazione esclude il risarcimento per mancata consegna del foglio informativo

Con la sentenza 18 febbraio 2026, n. 3686 (Pres. Scoditti, Rel. Campese), la Prima Sezione della Cassazione è intervenuta sul tema del mancato rimborso dei buoni fruttiferi postali per intervenuta prescrizione, escludendo la possibilità di ottenere un risarcimento del danno in caso di mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA) da parte di Poste Italiane.

Il caso riguardava tre buoni della serie “AA2”, del valore di 5.000 euro ciascuno e durata settennale, non riscossi nei termini. Le sottoscrittrici, a fronte dell’eccezione di prescrizione decennale sollevata dall’emittente, avevano chiesto il riconoscimento della responsabilità di Poste per non aver consegnato il FIA, sostenendo che tale omissione avesse impedito loro di conoscere la scadenza dei titoli. Dopo un primo rigetto e una successiva condanna in appello, la Cassazione ha escluso la risarcibilità del danno.

Il Collegio ha richiamato l’art. 2941, n. 8, c.c., chiarendo che la sospensione della prescrizione è prevista solo in caso di dolo del debitore volto a occultare il debito, e non anche per condotte meramente colpose che abbiano reso più difficile l’esercizio del diritto. Di conseguenza, l’inadempimento agli obblighi informativi non può fondare una pretesa risarcitoria coincidente con il credito ormai prescritto.

La Corte ha dato continuità all’orientamento secondo cui, in materia di buoni postali, la disciplina applicabile è contenuta nei decreti ministeriali istitutivi delle singole serie, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è idonea a integrare una presunzione assoluta di conoscenza delle relative condizioni. Alla luce del principio di autoresponsabilità e del brocardo ignorantia legis neminem excusat, non può quindi sostenersi che il sottoscrittore ignori la durata del titolo o il termine di prescrizione.

L’eventuale mancata consegna del FIA – osserva la Corte – può aver reso più gravosa l’acquisizione dell’informazione, ma non l’ha resa impossibile: il creditore avrebbe potuto verificare autonomamente le condizioni dei buoni consultando la Gazzetta Ufficiale. Inoltre, l’inerzia dovuta a ignoranza del proprio diritto non impedisce il decorso della prescrizione.

In conclusione, non essendo configurabile né una causa di sospensione della prescrizione né un autonomo titolo risarcitorio, la Cassazione ha imputato esclusivamente alle ricorrenti la responsabilità per il mancato esercizio tempestivo del diritto al rimborso, consolidando un orientamento restrittivo in materia di tutela dei sottoscrittori di buoni fruttiferi prescritti.

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