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Bancarotta fraudolenta e leasing: configurabilità della distrazione del bene in uso

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 22 ago 2025
  • Tempo di lettura: 4 min

Nel contesto dei reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta patrimoniale si conferma figura centrale di repressione delle condotte distrattive che pregiudicano l’integrità della massa attiva a disposizione dei creditori. L’articolo 216, comma 1, n. 1 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 punisce l’imprenditore fallito che abbia sottratto, occultato o dissipato beni appartenenti al proprio patrimonio o a quello della società, con la finalità di ridurre le garanzie patrimoniali verso i creditori.

In tale cornice, la sentenza n. 20221 del 30 maggio 2025 della Sezione V penale della Corte di cassazione affronta una questione interpretativa di rilevante importanza: la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso di sottrazione o mancata restituzione di un bene oggetto di contratto di leasing da parte della società fallita. Il caso esaminato riguarda un’ipotesi in cui l’impresa, già in stato di dissesto, aveva omesso di restituire un bene ricevuto in leasing, comportando un pregiudizio economico doppio per la massa: la perdita del valore utilizzabile del bene e il debito residuo nei confronti della società concedente.

Secondo la Suprema corte, la condotta dell’amministratore o del legale rappresentante che dispone di un bene oggetto di leasing come se fosse di proprietà, sottraendolo o rendendolo inservibile, integra gli estremi della distrazione, anche quando il bene in sé non appartenga formalmente al patrimonio della fallita. La tesi si fonda su una ricostruzione sostanziale della nozione di “bene utile per la massa”, che non coincide necessariamente con il bene di proprietà, ma si estende a quegli elementi giuridici suscettibili di produrre valore per i creditori, anche se derivanti da rapporti obbligatori e non reali.

La giurisprudenza sottolinea che l’impresa utilizzatrice, pur non acquisendo la proprietà del bene fino al riscatto, ha la disponibilità materiale del bene e soprattutto la facoltà, contrattualmente disciplinata, di riscattarlo alla scadenza del contratto. Questa posizione giuridica soggettiva, potenzialmente vantaggiosa per la massa, costituisce un elemento patrimoniale protetto. Il venir meno di tale possibilità, causato da una condotta di appropriazione indebita, distruzione o semplice inadempimento dell’obbligo di restituzione, produce un danno certo al patrimonio della società fallita e, di riflesso, alla posizione dei creditori.

L’approccio seguito dalla Cassazione si fonda su una linea interpretativa già tracciata in precedenti pronunce della medesima sezione (v. Cass. Sez. V, 5 ottobre 2021, Condoluci; Cass. Sez. V, 14 febbraio 2024, Schiavone), secondo cui non rileva tanto la titolarità formale del bene, quanto la funzione economico-giuridica dell’oggetto del contratto nel quadro patrimoniale dell’impresa. La lesione di una posizione soggettiva suscettibile di essere monetizzata – come la possibilità di utilizzare il bene per fini produttivi o di riscattarlo a condizioni vantaggiose – giustifica la qualificazione della condotta come distrazione penalmente rilevante.

In particolare, la Corte osserva che, nel momento in cui il contratto di leasing si risolve (anche per effetto del fallimento), la società fallita è tenuta alla restituzione del bene alla società concedente. Se ciò non avviene, e il bene viene trattenuto, occultato o danneggiato, la massa fallimentare risulta doppiamente pregiudicata: da un lato per la perdita dell’utilità economica derivante dall’uso del bene o dal potenziale riscatto; dall’altro per l’onere economico connesso all’inadempimento verso il concedente, che potrà insinuarsi nel passivo fallimentare per il valore residuo del bene non restituito.

Questa impostazione amplia il perimetro oggettivo della bancarotta distrattiva, ponendo l’accento non solo sulla materialità del bene, ma anche sulle posizioni giuridiche attive suscettibili di trasformazione economica. L’elemento oggettivo del reato si perfeziona con la condotta che riduce la consistenza attiva del patrimonio aziendale attraverso la sottrazione di elementi suscettibili di produrre valore, anche se non iscritti formalmente tra le immobilizzazioni.

Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dal dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di sottrarre il bene o la relativa posizione giuridica alla disponibilità della massa, con l’effetto di arrecare un danno ai creditori. Non occorre la prova del fine personale di arricchimento, ma è sufficiente la coscienza della diminuzione patrimoniale, aggravata dalla consapevolezza dello stato di insolvenza.

La pronuncia richiama espressamente il rischio di elusione dei presidi fallimentari attraverso il ricorso a forme contrattuali solo formalmente neutre. Il contratto di leasing, per sua struttura, attribuisce al concedente la proprietà del bene e all’utilizzatore il solo godimento. Tuttavia, se nella prassi il bene viene di fatto sottratto alla restituzione o impiegato per finalità estranee alla società (o addirittura per interessi personali dell’amministratore), si realizza una forma surrettizia di spossessamento patrimoniale, che cade pienamente sotto la sanzione dell’articolo 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/1942.

La Corte afferma un principio che si inserisce in una tendenza di rafforzamento della tutela della massa attiva, anche contro condotte che si muovono ai margini della formalità giuridica. Il bene in leasing viene trattato come parte integrante dell’assetto patrimoniale protetto, nonostante la proprietà formale resti in capo al concedente, in quanto il suo valore potenziale, sia in uso che in riscatto, incide concretamente sulla soddisfazione dei creditori.

La responsabilità penale in ambito fallimentare si amplia dunque oltre la nozione tradizionale di "beni della società", includendo ogni situazione giuridica attiva la cui distrazione o sottrazione compromette la finalità liquidatoria dell’attivo. Questo approccio trova coerenza con i principi costituzionali di tutela del credito e della legalità economica, e richiama l’attenzione degli organi gestori sull’obbligo di trasparenza e correttezza anche nella gestione di beni formalmente altrui, ma funzionalmente inseriti nella dinamica dell’impresa.

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