Appalti pubblici, la Consulta ferma il salario minimo regionale
- piscitellidaniel
- 27 mag
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La Corte costituzionale riafferma la competenza statale sulla concorrenza e limita gli interventi regionali che incidono sui criteri di gara.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 60/2026, decisa il 10 marzo 2026 e depositata il 30 aprile 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Toscana 18 giugno 2025, n. 30, che introduceva nei bandi regionali un criterio premiale collegato all’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. La norma mirava a rafforzare la tutela dei lavoratori negli appalti, ma è stata ritenuta invasiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La pronuncia è rilevante perché distingue il fine sociale dello strumento dalla competenza a disciplinarlo. La Regione può perseguire obiettivi di qualità del lavoro, contrasto al dumping contrattuale e stabilità occupazionale, ma non può imporre con legge un criterio uniforme di valutazione delle offerte che incida sulla struttura della gara pubblica. Secondo la Corte, il criterio dei nove euro lordi, pur presentato come premiale, interviene nella fase di valutazione delle offerte e altera l’equilibrio definito dal Codice dei contratti pubblici.
Per le stazioni appaltanti, il principio è netto: la disciplina dei criteri di aggiudicazione resta inserita in un quadro nazionale, necessario a garantire uniformità, concorrenza e parità di accesso al mercato. La tutela salariale può essere perseguita attraverso gli strumenti previsti dal legislatore statale, tra cui il richiamo ai contratti collettivi applicabili, la verifica dell’anomalia dell’offerta e le clausole sociali, ma non mediante automatismi regionali che introducono parametri economici ulteriori.
La sentenza incide anche sulle imprese partecipanti alle gare. Un sistema di criteri retributivi differenziati per territorio avrebbe potuto produrre asimmetrie competitive, costi amministrativi aggiuntivi e incertezza nella predisposizione delle offerte. La decisione non nega la centralità della retribuzione adeguata, ma riafferma che il bilanciamento tra concorrenza, sostenibilità dell’appalto e protezione del lavoro deve essere fissato in sede statale.





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