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Stop europeo alla distruzione dell’invenduto

29 lug
Tempo di lettura: 2 min

Il divieto previsto dall’ESPR trasforma stock, resi e fine serie in una materia di compliance, tracciabilità e responsabilità gestionale.


Il divieto europeo di distruggere abbigliamento, accessori e calzature invenduti entra nella sua fase applicativa per le grandi imprese, in attuazione del Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, noto come ESPR. Le imprese di medie dimensioni saranno coinvolte successivamente, mentre restano previste deroghe limitate per situazioni nelle quali il riutilizzo non sia possibile o risulti incompatibile con esigenze di sicurezza e integrità del prodotto.


La norma modifica la gestione giuridica delle rimanenze. I beni non collocati sul mercato non possono più essere considerati esclusivamente una voce contabile da svalutare o eliminare, ma devono essere inseriti in un processo documentato che valuti riutilizzo, riparazione, ricondizionamento, donazione, rivendita o riciclo. La distruzione assume carattere eccezionale e richiede la riconducibilità a una specifica ipotesi derogatoria.


Per i gruppi della moda sarà necessario integrare i sistemi di pianificazione commerciale con procedure di compliance ambientale. Le decisioni relative a quantità prodotte, cancellazioni di ordini, resi e fine serie dovranno lasciare una traccia verificabile. La funzione legale, il controllo interno e la logistica dovranno condividere dati coerenti, evitando che prodotti destinati a un canale di recupero vengano dispersi o trattati senza adeguata documentazione.


Il regolamento prevede inoltre obblighi di divulgazione delle informazioni sui beni invenduti eliminati, sulle quantità interessate e sulle ragioni della loro gestione. Una classificazione incompleta può esporre l’impresa a contestazioni, sanzioni e rischi reputazionali. Anche i rapporti con operatori esterni dovranno contenere clausole su destinazione, conservazione delle prove, diritto di audit e responsabilità in caso di trattamento non autorizzato.


L’impatto si estende ai contratti di distribuzione e licenza. I marchi dovranno stabilire chi assume il controllo dell’invenduto, chi sostiene i costi di recupero e quali soggetti possono autorizzare il riciclo. La tutela del marchio non potrà giustificare automaticamente la distruzione: il rischio di immissione irregolare sul mercato dovrà essere gestito attraverso rimozione dei segni distintivi, tracciamento e accordi con operatori qualificati.


La nuova disciplina rende economicamente rilevante la precisione delle previsioni di vendita. Sovrapproduzione e assortimenti eccessivi generano non soltanto costi finanziari, ma anche obblighi regolatori e probatori. Pianificazione, sostenibilità e responsabilità degli amministratori entrano così nello stesso sistema di controllo.

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