Segnalazioni in Centrale Rischi, l'ABF di Milano: senza visure e prova del danno il ricorso è destinato al rigetto
- Martina Migliorati
- 5 giorni fa
- Tempo di lettura: 2 min

Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 8872 del 2 ottobre 2025 (Presidente A. Tina, Relatore N. Rizzo), è tornato a pronunciarsi sul tema dell’onere probatorio gravante sul cliente che contesti un’illegittima segnalazione del proprio nominativo in Centrale Rischi e nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC).
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cliente contro un intermediario bancario, accusato di aver effettuato una segnalazione negativa ritenuta illegittima. Secondo il ricorrente, tale iscrizione avrebbe generato allarme presso altri istituti di credito con cui intratteneva rapporti, compromettendo la propria reputazione bancaria e incidendo negativamente sulle relazioni creditizie in essere.
Sulla base di tali presupposti, il cliente chiedeva il risarcimento dei danni, quantificati in 200.000 euro, a titolo di pregiudizio patrimoniale e d’immagine.
Il Collegio meneghino ha tuttavia ritenuto il ricorso infondato già sotto un profilo preliminare. In particolare, il cliente non aveva prodotto alcuna visura delle banche dati creditizie da cui risultasse l’effettiva esistenza della segnalazione contestata. Sul punto, l’ABF ha ribadito un principio consolidato: l’onere di dimostrare la concreta sussistenza della segnalazione grava integralmente sul ricorrente.
In assenza delle relative visure, infatti, il Collegio non è posto nelle condizioni di verificare la natura della segnalazione, la data della prima iscrizione né la sua eventuale permanenza nelle banche dati. Tale carenza probatoria comporta, inevitabilmente, il rigetto della domanda.
Non solo. Il ricorrente non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il danno lamentato. Richiamando l’orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 1642 del 2019), l’ABF ha ribadito che, in caso di segnalazione illegittima, il cliente può ottenere il risarcimento del danno patrimoniale soltanto ove ne provi l’effettiva sussistenza e l’entità. Quanto al danno non patrimoniale, esso non può ritenersi “in re ipsa”, ma deve essere allegato e dimostrato, anche mediante presunzioni semplici e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza.
Solo una volta forniti elementi concreti di valutazione è possibile procedere a una liquidazione equitativa del danno; resta comunque imprescindibile l’onere del ricorrente di indicare parametri oggettivi sui quali fondare tale valutazione.
Nel caso di specie, la totale assenza di prova sia in ordine alla segnalazione sia con riferimento al pregiudizio asseritamente subito ha condotto il Collegio al rigetto integrale del ricorso.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato dell’Arbitro Bancario Finanziario: chi contesta una segnalazione in Centrale Rischi o nei SIC deve anzitutto dimostrarne l’esistenza e, in secondo luogo, fornire prova puntuale del danno subito. In mancanza, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.




Commenti