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Responsabilità degli enti e gruppi societari: i presupposti per l’estensione dell’illecito ex D.Lgs. 231/2001


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La disciplina sulla responsabilità da reato degli enti richiede un'attenta valutazione quando il fatto illecito si inserisce nel contesto di un gruppo societario. La complessità delle strutture organizzative e la frequente interconnessione tra le società del gruppo rendono necessaria un’analisi rigorosa dei criteri che legittimano l’estensione della responsabilità prevista dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In particolare, il reato presupposto commesso nell’ambito dell’attività di una controllata non consente, di per sé, di ritenere automaticamente responsabile anche la società controllante o altre società appartenenti al medesimo gruppo. Per giungere a un tale risultato, è necessario verificare in concreto la sussistenza di due condizioni cumulative e specifiche: il concorso materiale di un soggetto apicale o sottoposto in forza a una delle altre società del gruppo, e la sussistenza di un interesse o vantaggio non generico ma effettivo anche per l’ente diverso da quello cui formalmente appartiene l’autore del reato.

L’interesse o vantaggio cui si riferisce l’articolo 5, comma 1, del decreto 231 deve dunque essere concreto, specifico e autonomamente identificabile. Non è sufficiente, ai fini dell’imputazione all’ente, invocare genericamente un “interesse di gruppo”, inteso come obiettivo economico complessivo o come strategia unitaria perseguita dalla holding o dalle sue controllate. Serve piuttosto una dimostrazione puntuale che l’azione del soggetto agente, pur formalmente legata alla singola società in cui si è consumato il reato, abbia avuto come scopo o conseguenza l’ottenimento di una utilità, diretta o indiretta, anche per una o più società collegate.

L’utilità, in tale contesto, non deve necessariamente essere patrimoniale. Può consistere in un vantaggio competitivo, in un rafforzamento strategico, in una semplificazione organizzativa, in un’agevolazione nei rapporti con controparti terze o nella neutralizzazione di ostacoli operativi. Tuttavia, la sua esistenza non può essere presunta né derivata esclusivamente dalla posizione della società all’interno della compagine societaria. La semplice appartenenza al gruppo non basta a fondare alcuna responsabilità, in assenza della verifica concreta dell’interesse perseguito o del vantaggio ottenuto.

Sul piano soggettivo, l’estensione dell’addebito presuppone che la persona fisica che ha materialmente commesso il reato, agisca per conto o nell’interesse anche della società per cui si intende affermare la responsabilità. È richiesto che tale soggetto abbia con essa un rapporto rilevante ai sensi dell’articolo 5, ossia che sia un soggetto apicale (persona con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) oppure un sottoposto in forza alla stessa. In mancanza di tale requisito soggettivo, non è ammissibile l’imputazione dell’illecito all’ente.

L’orientamento si pone in linea con l’esigenza di evitare estensioni arbitrarie o strumentali della responsabilità amministrativa. L’elevato potenziale repressivo della normativa 231 e la sua funzione di garanzia dell’integrità del mercato e del sistema economico non possono tradursi in una responsabilità oggettiva di matrice organizzativa. È necessario, piuttosto, costruire l’imputazione su parametri individualizzati e verificabili, capaci di riflettere la reale partecipazione dell’ente alla condotta antigiuridica, in termini di benefici ottenuti o scopi perseguiti.

La posizione della società capogruppo, spesso titolare di poteri di indirizzo strategico o di coordinamento operativo, non è sufficiente di per sé a farne un soggetto imputabile per fatti realizzati da una controllata. L’estensione dell’addebito richiede che la capogruppo tragga una utilità specifica dall’illecito o che esso sia stato commesso anche perseguendo il suo interesse, a prescindere dalla dimensione complessiva del gruppo.

Sul piano processuale, l'onere probatorio incombe sull'accusa, la quale deve fornire elementi oggettivi da cui desumere non solo la sussistenza dell’interesse o del vantaggio, ma anche il nesso diretto tra condotta del soggetto agente e utilità ricavata dall’ente imputato. L’assenza di tale dimostrazione impedisce l’attribuzione dell’illecito all’ente, anche qualora la società coinvolta faccia parte della medesima struttura imprenditoriale o partecipi agli obiettivi strategici del gruppo.

Il principio di legalità, su cui si fonda l’intero impianto del decreto 231, impone un’interpretazione restrittiva delle ipotesi di responsabilità, fondata su criteri di imputazione rigorosi e sulla prova concreta degli elementi strutturali e soggettivi richiesti. L’appartenenza a un gruppo, pur comportando interconnessioni funzionali e decisionali, non può determinare una responsabilità automatica. La funzione preventiva e repressiva della norma si realizza soltanto attraverso una ricostruzione puntuale delle condotte e dei vantaggi che esse determinano in favore dell’ente, in modo diretto e specifico.

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