Recesso dal conto corrente e obblighi antiriciclaggio: l'ABF conferma la legittimità della banca senza obbligo di motivazione
- Martina Migliorati
- 16 feb
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Con la decisione n. 8978 del 14 ottobre 2025 (Pres. P. Sirena, Rel. D. Fulchieri), il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario ha affrontato il tema della legittimità del recesso unilaterale dal conto corrente esercitato da un intermediario a seguito della mancata cooperazione del cliente nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il ricorrente aveva contestato la chiusura del rapporto, ritenendo anomala e ingiustificata la richiesta della banca di produrre la propria dichiarazione dei redditi e lamentando, inoltre, l’assenza di una motivazione esplicita nella comunicazione di recesso.
Nel respingere il ricorso, il Collegio ha richiamato il principio del recesso ad nutum, sottolineando come la previsione di un obbligo di motivazione sia incompatibile con la natura stessa di tale facoltà: la legittimità del recesso, infatti, non può essere subordinata alla comunicazione delle ragioni che lo hanno determinato. Ne consegue che la banca può sciogliere il contratto senza dover esplicitare una specifica giustificazione causale, purché il recesso sia esercitato nel rispetto dei termini di preavviso e dei principi di correttezza e buona fede.
Sotto il profilo degli obblighi informativi, l’ABF ha evidenziato che l’intermediario aveva fornito adeguato riscontro alle richieste di chiarimento del cliente, chiarendo che la documentazione reddituale era richiesta in funzione degli adempimenti imposti dalla disciplina antiriciclaggio. In tale contesto, la mancata collaborazione del correntista nell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica è stata ritenuta circostanza idonea a giustificare la decisione dell’intermediario di interrompere il rapporto contrattuale. La condotta della banca è stata dunque valutata conforme ai doveri di trasparenza, correttezza e buona fede.
Quanto alle ulteriori domande, il Collegio ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione della chiusura del conto, poiché proposta tardivamente solo in sede di replica, e ha respinto la richiesta di risarcimento del danno, inizialmente quantificata in 200.000 euro, sia in quanto successivamente rinunciata dal ricorrente, sia per l’accertata legittimità del comportamento dell’intermediario. La decisione ribadisce così l’orientamento secondo cui il recesso della banca, se esercitato nel rispetto delle regole contrattuali e dei doveri di correttezza, non richiede una motivazione espressa comunicata alla controparte, soprattutto quando si inserisce nel quadro degli obblighi di collaborazione imposti dalla normativa antiriciclaggio.




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