Polizze D&O, la Cassazione restringe il perimetro della Side B
- Luca Baj
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L’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione III civile, n. 18458 dell’8 giugno 2026, interviene su un tema sensibile per il mercato assicurativo: la tenuta delle polizze D&O e, in particolare, della garanzia Side B. La pronuncia, pur maturata in un giudizio definito in rito, ha enunciato nell’interesse della legge un principio destinato a incidere sulla costruzione dei prodotti dedicati alla responsabilità degli amministratori e delle figure apicali.
Le polizze Directors and Officers Liability sono nate per coprire la responsabilità civile personale dei componenti degli organi gestori e di controllo, nonché dei dirigenti, per i danni patrimoniali arrecati a terzi nell’esercizio delle rispettive funzioni. La loro funzione economico-giuridica è duplice: da un lato, agevolano la capacità della società di attrarre amministratori qualificati; dall’altro, consentono ai soggetti assicurati di operare senza l’eccessiva pressione derivante dall’esposizione del proprio patrimonio personale. Nel modello ordinario, la copertura principale è la Side A, che tutela direttamente l’amministratore rispetto alle pretese risarcitorie del terzo ed è ricondotta allo schema dell’articolo 1917 del codice civile.
Il nodo affrontato dalla Cassazione riguarda invece la Side B coverage, cioè la clausola con cui l’assicuratore rimborsa la società delle somme corrisposte per tenere indenne l’amministratore. Secondo i giudici, è nulla per inesistenza del rischio, ai sensi dell’articolo 1895 del codice civile, la clausola che preveda il rimborso alla società quando questa abbia pagato l’amministratore senza esservi tenuta per legge o per contratto. Il punto centrale del ragionamento è che, nel diritto italiano, non esiste una regola generale che imponga alla società di manlevare l’amministratore per i danni cagionati a terzi nell’esercizio delle sue funzioni. Diversamente dall’esperienza statunitense della corporate indemnification, manca quindi una base normativa che renda quel rischio effettivo e assicurabile nei termini in cui molte condizioni di polizza lo descrivono.
La Corte collega questa impostazione anche all’articolo 1900 del codice civile, osservando che un esborso puramente volontario della società rischia di collocarsi fuori dalla logica del contratto di assicurazione, che presuppone un evento futuro e incerto. Se il pagamento non dipende da un obbligo giuridico, la garanzia perde consistenza causale. Ne deriva un richiamo agli operatori: i clausolari importati da altri ordinamenti non possono essere trasferiti automaticamente nel sistema italiano senza un adeguato adattamento.
La portata dell’ordinanza, tuttavia, non sembra autorizzare una bocciatura indiscriminata di ogni Side B. Dalle pagine di commento emerge infatti che l’obbligo di tenere indenne la figura apicale può trovare fonte in un contratto individuale o collettivo, oppure in specifiche deliberazioni societarie. Emblematico è il richiamo alle clausole dei CCNL dei dirigenti, che in alcuni casi pongono a carico del datore di lavoro le conseguenze civili verso terzi e le spese di difesa per fatti connessi alle funzioni, salvo dolo o colpa grave. In simili ipotesi, il pagamento della società non sarebbe più meramente spontaneo e la garanzia potrebbe superare il vaglio di validità.
Il messaggio che proviene dall’ordinanza è soprattutto metodologico. Non si tratta di espellere dal mercato le coperture D&O, ma di verificarne la coerenza con i principi del nostro ordinamento e con i rapporti negoziali che legano società, amministratori, sindaci e dirigenti. Per assicuratori e distributori ciò implica maggiore attenzione nella progettazione del prodotto e nella fase di collocamento; per le imprese, significa valutare se esistano atti o pattuizioni idonei a fondare l’obbligo di manleva che la polizza intende trasferire. È su questo terreno che si giocherà la tenuta futura della Side B coverage.

