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Nuove aggravanti e delitti colposi nel sistema dei reati ambientali

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 12 nov 2025
  • Tempo di lettura: 3 min

Le

modifiche introdotte dal decreto “terra dei fuochi” ridefiniscono la colpa ambientale e ampliano il catalogo dei delitti presupposto

La riforma ambientale derivante dalla conversione del decreto “terra dei fuochi” ha determinato un’evoluzione di rilievo nel sistema sanzionatorio, incidendo sul codice dell’ambiente con l’introduzione di nuove fattispecie di reato e di aggravanti specifiche connesse all’esercizio di attività d’impresa. L’intervento legislativo ha trasformato alcune ipotesi contravvenzionali in delitti autonomi, modificando l’assetto repressivo verso una maggiore severità e responsabilizzazione degli operatori economici.

Le pagine esaminate illustrano la ratio delle modifiche agli articoli 256, 258 e 259 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché l’inserimento del nuovo articolo 259-ter. Quest’ultimo rappresenta un passaggio fondamentale: la norma tipizza la punibilità a titolo di colpa per le violazioni in materia di gestione, abbandono o traffico illecito di rifiuti. Si introduce così una categoria di delitti colposi ambientali, con riduzione della pena da un terzo a due terzi rispetto ai corrispondenti delitti dolosi, ma con mantenimento della qualificazione delittuosa della condotta.

L’impostazione segna una svolta nel principio di responsabilità penale: il legislatore mira a colmare il vuoto di tutela derivante dall’impossibilità di perseguire gravi trasgressioni dovute a negligenza o imperizia tecnica, ma capaci di generare danni ambientali irreversibili. Ne consegue un ampliamento dell’area della punibilità che non si limita più alle condotte dolose, ma coinvolge anche quelle connotate da colpa professionale, in linea con il principio di precauzione e con l’approccio europeo alla responsabilità ambientale.

Il nuovo articolo 259-ter delinea un sistema coerente con la disciplina dei delitti contro l’ambiente introdotta nel codice penale nel 2015. La norma prevede la punibilità colposa per quattro ipotesi principali: abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, abbandono di rifiuti pericolosi, gestione non autorizzata di rifiuti e spedizione illegale di rifiuti. È esclusa invece la fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, che conserva la natura contravvenzionale e rimane punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

Il legislatore, attraverso la riforma, ha anche introdotto un’aggravante ad effetto speciale per i reati commessi nell’ambito di un’attività di impresa. Tale aggravante si applica ogniqualvolta la condotta illecita sia funzionale o strumentale alla produzione o al profitto dell’impresa, con aumento della pena fino a un terzo. La ratio è quella di colpire le forme di criminalità economica che traggono vantaggio dall’elusione delle regole ambientali, incidendo direttamente sulla concorrenza e sulla sicurezza del territorio.

Il meccanismo sanzionatorio risulta così articolato su tre livelli: la contravvenzione per condotte episodiche e di modesta offensività; il delitto doloso per condotte consapevoli e reiterate; il delitto colposo per fatti dovuti a negligenza, imprudenza o inosservanza di regole tecniche. Tale stratificazione consente un’applicazione graduata della pena, proporzionata alla colpa e all’impatto ambientale, evitando al contempo soluzioni abrogative o di impunità.

Sul piano interpretativo, l’inquadramento dei nuovi delitti colposi pone delicate questioni sistematiche. La riduzione di pena prevista dal 259-ter non costituisce una mera attenuante, ma definisce un’autonoma figura di reato, con un titolo di responsabilità distinto. La norma, infatti, non si limita a ridurre la sanzione, ma estende l’ambito soggettivo della punibilità, assimilando la colpa alla volontà normativa di tutela. È un’operazione simile a quella già operata con l’articolo 452-quinquies del codice penale, che disciplina i delitti colposi contro l’ambiente.

Di particolare rilievo è l’effetto sistemico che la riforma produce in materia di responsabilità amministrativa degli enti. L’ampliamento del catalogo dei reati-presupposto comporta un’estensione dell’ambito di applicazione del decreto legislativo 231 del 2001, obbligando le imprese a integrare nei propri modelli di organizzazione e gestione procedure di prevenzione anche per le nuove ipotesi di colpa ambientale. La distinzione tra dolo e colpa perde rilevanza sotto il profilo della responsabilità dell’ente, in quanto l’omessa vigilanza o la carente adozione di protocolli di controllo può costituire indice di colpa di organizzazione.

La riforma, nel suo complesso, accentua la funzione preventiva e deterrente della disciplina ambientale. L’introduzione delle nuove aggravanti e la configurazione dei delitti colposi mirano a responsabilizzare le imprese e i professionisti del settore, spingendoli verso una gestione più consapevole e controllata dei processi produttivi e dei flussi di rifiuti. Si afferma così un modello di responsabilità penale fondato non solo sulla repressione dell’intento criminoso, ma sulla valorizzazione della diligenza tecnica e della cultura della prevenzione ambientale.

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