top of page

Mutuo a tasso variabile: per la Cassazione il contratto può essere nullo se il tasso non è concretamente determinabile

Con la sentenza n. 19348 dell’11 giugno 2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato un tema di particolare interesse in materia di contratti bancari, chiarendo quando un mutuo a tasso variabile possa risultare invalido per l’indeterminatezza della clausola sugli interessi.

La decisione offre importanti indicazioni sull’interpretazione dell’art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB), che impone di indicare nei contratti bancari il tasso di interesse e le altre condizioni economiche applicate.

Nel caso esaminato, la mutuataria sosteneva la nullità del contratto poiché non riportava espressamente il TAN.

La Corte d’Appello aveva però ritenuto valido il finanziamento, osservando che il TAN poteva essere ricavato dal TAEG e dai dati contenuti nel piano di ammortamento.

La Cassazione ha anzitutto ribadito la distinzione tra TAN e TAEG. Il TAEG rappresenta il costo complessivo del finanziamento, comprensivo di interessi e altri oneri, mentre il TAN indica esclusivamente il tasso annuo degli interessi. Proprio per questo motivo, il riferimento dell’art. 117 TUB riguarda il TAN e non il TAEG, la cui mancata indicazione non determina di per sé la nullità del contratto.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, l’assenza del TAN non comporta automaticamente l’invalidità del mutuo. Il tasso di interesse può infatti essere determinabile anche indirettamente, purché il contratto contenga elementi oggettivi che consentano di ricostruirlo senza lasciare margini di discrezionalità all’intermediario, ad esempio attraverso il TAEG e gli altri dati contrattuali.

La questione cambia, però, nei mutui a tasso variabile. Nel caso concreto, la ricorrente lamentava anche l’assenza dello spread, della base giornaliera di rilevazione dell’Euribor e della cosiddetta days count convention, ossia il criterio utilizzato per calcolare gli interessi assumendo un anno di 360 o di 365 giorni.

La Cassazione osserva che lo spread può essere ricavato sottraendo dal TAN iniziale il valore dell’Euribor vigente al momento della stipula e che, pertanto, la sua mancata indicazione non rende automaticamente indeterminabile il contratto. Diversa è invece la mancata indicazione della days count convention. Tale criterio incide infatti sul calcolo della componente variabile del tasso e, di conseguenza, sull’importo degli interessi dovuti nel corso del rapporto.

Secondo la Suprema Corte, se il contratto non specifica quale base di calcolo debba essere utilizzata – anno commerciale di 360 giorni oppure anno civile di 365 giorni – il tasso variabile può risultare concretamente indeterminabile, poiché il cliente non è in grado di conoscere con certezza il criterio di calcolo degli interessi futuri.

Per questo motivo la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, cassando la sentenza della Corte d’Appello e rinviando la causa per un nuovo esame.

La pronuncia conferma un principio ormai consolidato in materia di trasparenza bancaria: la validità della clausola sugli interessi non dipende esclusivamente dall’indicazione formale del TAN, ma dalla possibilità per il cliente di determinare con certezza, fin dalla stipula del contratto, il meccanismo di calcolo del tasso applicabile per tutta la durata del finanziamento.

Commenti


Le ultime notizie

bottom of page