La società è responsabile del reato in materia di lavoro commesso dal proprio dirigente nonostante l’adozione di un modello organizzativo risultato, però, carente nella parte relativa alla prevenzione degli infortuni. La mera adozione del modello organizzativo non è quindi sufficiente ad assicurare all’ente l’impunibilità relativa ai reati previsti dal catalogo, nel caso non risulti concretamente idoneo a prevenire quei reati maggiormente ricollegati alle più frequenti aree di rischio nell’attività dell’impresa. Il modello da adottare deve tener conto delle aree di rischio più prossime all’attività in concreto svolta dall’impresa: la mancata predisposizione delle dovute cautele antinfortunistiche, sottintende l’inadeguatezza del modello organizzativo, rispetto ai possibili scenari. Inoltre, nonostante l’implementazione di un corretto ed efficace modello da parte dell’ente, l’omessa predisposizione di presidi di sicurezza configura, innanzitutto, un risparmio di spesa e, conseguentemente, un incremento economico. Difatti, “al risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e presidi di sicurezza [...] e all’incremento economico conseguente all’incremento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale, nonché al risparmio sui costi di consulenza, interventi strumentali e sulle attività di formazione”, consegue un concreto, anche se esiguo, incremento economico.
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 15 settembre 2022 n. 33976
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