Le Sezioni Unite chiariscono la natura esecutiva del mutuo solutorio e le condizioni di validità del titolo esecutivo
- Luca Baj

- 2 nov 2025
- Tempo di lettura: 5 min

Le sentenze n. 5841 e n. 5968 del 2025 definiscono i confini del mutuo solutorio, precisando quando il contratto può costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del codice di procedura civile
Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con le pronunce n. 5841 e n. 5968 del 2025, hanno risolto due questioni di rilievo sistematico e pratico in materia di contratti di mutuo bancario, con importanti ricadute applicative per gli operatori finanziari e per la prassi giudiziaria. Le due decisioni, strettamente collegate tra loro, si occupano da un lato della qualificazione del cosiddetto “mutuo solutorio” e, dall’altro, della possibilità di attribuire efficacia esecutiva ai contratti di mutuo stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata quando la somma mutuata sia contestualmente costituita in deposito o in pegno irregolare.
Il mutuo solutorio è una figura atipica emersa nella prassi bancaria, caratterizzata dal fatto che la somma concessa dal mutuante viene immediatamente utilizzata per estinguere un debito preesistente del mutuatario verso lo stesso mutuante. Si tratta, dunque, di un’operazione che, pur formalmente riconducibile al contratto reale di mutuo, si differenzia dal mutuo di scopo e dal pactum de non petendo perché non implica un’erogazione effettiva di nuova liquidità. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5841, hanno precisato che il mutuo solutorio mantiene la struttura causale tipica del mutuo, ma non può essere considerato atipico né simulato. Esso si perfeziona quando la somma mutuata è effettivamente messa a disposizione del mutuatario, anche mediante una mera operazione contabile di accredito, e da quel momento sorge l’obbligo di restituzione.
La Corte ha sottolineato che il perfezionamento del contratto di mutuo non richiede necessariamente il materiale trasferimento di denaro in senso fisico, ma è sufficiente che la disponibilità giuridica della somma sia riconosciuta al mutuatario, anche se la stessa è immediatamente destinata a estinguere una precedente esposizione debitoria. Ne consegue che, una volta realizzato questo effetto, l’obbligazione di restituzione sorge e il contratto può costituire valido titolo esecutivo in favore del mutuante, senza la necessità di un ulteriore atto pubblico o di una scrittura privata autenticata attestante lo svincolo della somma.
La seconda decisione, n. 5968 del 2025, affronta il tema correlato della validità del titolo esecutivo nei contratti di mutuo stipulati con forme solenni. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 474, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile, sono titoli esecutivi le scritture private autenticate e gli atti pubblici, purché contengano obbligazioni di somme di denaro assunte in modo incondizionato dal debitore. Tuttavia, quando la restituzione della somma mutuata è subordinata a una condizione — come accade nel caso di mutui tecnicamente condizionati, in cui l’erogazione è vincolata al verificarsi di un determinato evento — l’efficacia esecutiva non può essere riconosciuta fino a che la condizione non si sia realizzata e ciò non risulti da un atto avente pari o superiore grado formale.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite è che per il riconoscimento dell’efficacia esecutiva non è sufficiente la mera forma, ma è necessario che l’obbligazione assunta dal debitore sia certa, liquida e incondizionata. La presenza di un vincolo sospensivo comporta la necessità di un successivo atto, redatto con le medesime formalità, che attesti l’effettivo svincolo della somma e l’insorgenza dell’obbligo restitutorio. In mancanza di tale atto, il contratto non può valere come titolo esecutivo, poiché mancherebbe l’elemento dell’attualità dell’obbligazione.
La Corte ha così risolto un contrasto giurisprudenziale che da anni divideva la dottrina e le corti di merito, fornendo una linea interpretativa chiara e coerente con i principi del sistema esecutivo civile. La distinzione tra obbligazione condizionata e obbligazione incondizionata diviene così decisiva per stabilire se un atto possa essere utilizzato come titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 c.p.c. L’enunciazione dei principi di diritto è formulata con particolare rigore: il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante tutte le volte in cui la somma sia stata effettivamente, anche solo per via contabile, posta a disposizione del mutuatario, e quest’ultimo abbia assunto l’obbligazione univoca, espressa e incondizionata di restituirla.
Il ragionamento della Corte si fonda su una lettura sistematica dell’articolo 474 c.p.c. e degli articoli 1813 e 1822 c.c., che disciplinano la natura reale del contratto di mutuo. La Cassazione ribadisce che il trasferimento della somma è elemento costitutivo del contratto, ma che l’effettiva disponibilità può avvenire anche in modo mediato o contabile, purché sia giuridicamente certa. L’atto pubblico o la scrittura privata autenticata non devono essere considerati meri involucri formali, bensì strumenti che attestano l’esistenza di un’obbligazione attuale e incondizionata. Laddove invece la somma mutuata sia contestualmente trattenuta o depositata, senza che il mutuatario ne abbia la disponibilità, non si può parlare di obbligazione esigibile, e il titolo non potrà essere azionato esecutivamente.
Sotto il profilo operativo, le sentenze del 2025 hanno un impatto rilevante sulla prassi bancaria. Molti contratti di mutuo, specie quelli stipulati in sede di ristrutturazione del debito o di consolidamento di esposizioni pregresse, prevedono meccanismi di compensazione immediata o di vincolo delle somme. La qualificazione del titolo esecutivo in tali casi è essenziale per determinare la possibilità per l’istituto di credito di procedere in via esecutiva in caso di inadempimento, senza dover ricorrere a un separato giudizio di accertamento. Le Sezioni Unite, richiedendo la certezza e l’incondizionatezza dell’obbligazione, impongono agli operatori una maggiore attenzione nella redazione delle clausole contrattuali e nella gestione documentale delle erogazioni.
Particolare rilievo assume anche il principio enunciato circa la possibilità che la somma sia “messa a disposizione” del mutuatario mediante una semplice operazione contabile. Tale impostazione risponde alle esigenze della moderna operatività bancaria, in cui la circolazione elettronica delle somme ha sostituito l’effettiva consegna di denaro. In tal senso, la Cassazione riconosce la piena validità delle prassi digitali, purché producano un effetto giuridico di disponibilità immediata.
La portata sistematica delle pronunce è duplice. Da un lato, esse consolidano il principio di certezza dell’obbligazione come presupposto per l’azione esecutiva, riaffermando che la forma non può supplire all’assenza di sostanza. Dall’altro, stabiliscono una linea di demarcazione tra i contratti che danno luogo a un credito attuale, azionabile con titolo esecutivo, e quelli che restano inefficaci fino al verificarsi di una condizione sospensiva. Ciò consente di prevenire abusi, tutelando il debitore da esecuzioni fondate su obbligazioni non ancora esigibili, ma al tempo stesso rafforza la certezza dei traffici giuridici e la stabilità del sistema creditizio.
Le Sezioni Unite, infine, hanno rimesso gli atti al Tribunale di Siracusa per la regolamentazione delle spese di lite, sottolineando la rilevanza pratica della questione e l’esigenza di uniformità interpretativa. Il principio di diritto enunciato, destinato a orientare la giurisprudenza successiva, rappresenta una sintesi efficace tra la tradizione formale del diritto civile e la necessità di adeguamento alla realtà economica contemporanea, in cui la materialità del denaro lascia spazio alla disponibilità giuridica e alla certezza documentale dell’obbligazione.




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