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La Regolazione del Crowdfunding in Italia dopo l’Adozione del Regolamento UE n. 2020/1503

Luca Baj



Il crowdfunding rappresenta uno strumento sempre più rilevante nel panorama economico europeo e italiano, consentendo la raccolta di capitali attraverso piattaforme digitali. Con l’introduzione del Regolamento UE n. 2020/1503 e il successivo adeguamento normativo italiano tramite il D.Lgs. 30/2023, il quadro regolatorio ha subito una profonda revisione. Questo articolo esplora i cambiamenti principali introdotti per i fornitori di servizi di crowdfunding, le opportunità create e le sfide ancora da affrontare.


Origini e Contesto Normativo Pre-Regolamento

In Italia, la regolazione del crowdfunding ha preso avvio con il Decreto Crescita Bis del 2012, che per primo ha introdotto un quadro normativo specifico per il settore. Con il D.Lgs. 179/2012 e il successivo intervento normativo del 2013, il nostro Paese si è distinto per essere stato il primo in Europa a regolamentare l’equity crowdfunding. Tuttavia, il quadro normativo risultava frammentato, con regole differenti per le varie tipologie di crowdfunding, quali donation-based, reward-based, lending-based e investment-based. La mancanza di uniformità creava incertezze per gli operatori e limitava l’attrattività del mercato  .


Il Regolamento UE n. 2020/1503, entrato in vigore il 10 novembre 2021, ha introdotto un sistema armonizzato valido per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. In Italia, il recepimento è avvenuto con il D.Lgs. 30/2023, che ha abrogato le norme precedenti per garantire una piena conformità al regolamento europeo.


Tipologie di Crowdfunding Regolamentate dal Regolamento UE 2020/1503

Il regolamento distingue chiaramente le diverse tipologie di crowdfunding e si applica principalmente a due categorie:

Crowdfunding basato su investimenti (investment-based crowdfunding): Si riferisce alla raccolta di capitale attraverso l’offerta di strumenti finanziari, come azioni o obbligazioni.

Crowdfunding basato su prestiti (lending-based crowdfunding): Consiste nell’offerta di finanziamenti a imprese tramite prestiti erogati da investitori privati.

Non rientrano nell’ambito del regolamento il donation-based crowdfunding (per donazioni senza ritorno economico) e il reward-based crowdfunding (basato su ricompense non finanziarie), che rimangono disciplinati dalle normative nazionali.


Novità Introdotte dal Regolamento UE 2020/1503

1. Autorizzazione Unica Europea

I fornitori di servizi di crowdfunding devono ora richiedere un’autorizzazione unica, valida in tutti gli Stati membri. In Italia, le autorità competenti sono la Consob e la Banca d’Italia, che valutano i requisiti operativi, finanziari e di trasparenza delle piattaforme. Questo sistema mira a semplificare l’accesso al mercato unico europeo, riducendo le barriere burocratiche  .

2. Requisiti di Trasparenza

Le piattaforme sono obbligate a fornire agli investitori informazioni dettagliate sui progetti, compresi i rischi associati, i costi impliciti e il rendimento atteso. Per ogni progetto, deve essere pubblicato un Key Investment Information Sheet (KIIS), un documento standardizzato che facilita il confronto tra diverse offerte .

3. Protezione degli Investitori

Gli investitori non sofisticati devono essere sottoposti a un test di idoneità per valutare la loro capacità di comprendere i rischi. Le piattaforme devono inoltre imporre limiti massimi agli investimenti effettuati da tali soggetti, riducendo il rischio di perdite insostenibili .

4. Requisiti Prudenziali

Il regolamento prevede l’obbligo per i fornitori di crowdfunding di disporre di riserve finanziarie o assicurazioni per coprire i rischi operativi. Questo garantisce maggiore stabilità al settore e tutela gli utenti da eventuali fallimenti delle piattaforme  .

5. Periodo Transitorio

Le piattaforme già operative possono continuare a offrire servizi secondo la normativa precedente fino a novembre 2023, termine entro il quale devono adeguarsi ai nuovi requisiti.


Opportunità per il Mercato Italiano

L’armonizzazione normativa offre alle piattaforme italiane nuove opportunità per espandere il loro raggio d’azione nel mercato europeo. Tra i principali benefici:

Accesso al Mercato Unico: Le piattaforme autorizzate possono operare in tutta l’Unione Europea senza necessità di ulteriori autorizzazioni locali.

Incremento della Fiducia degli Investitori: L’introduzione di requisiti più stringenti in termini di trasparenza e protezione aumenta la fiducia degli investitori, rendendo il crowdfunding un’opzione più attraente per il finanziamento delle imprese.

Sviluppo delle PMI: Il crowdfunding diventa uno strumento essenziale per le piccole e medie imprese, che possono accedere a capitali senza passare attraverso i canali bancari tradizionali  .

Questioni Ancora Aperte


Nonostante i progressi, permangono alcune criticità nel quadro normativo e operativo:

1. Costi di Compliance: L’adeguamento ai nuovi requisiti comporta costi significativi per le piattaforme, che potrebbero penalizzare gli operatori più piccoli.

2. Disparità Interpretative: Sebbene il regolamento miri all’armonizzazione, alcune disposizioni sono soggette a interpretazioni differenti nei vari Stati membri, creando incertezze per gli operatori transfrontalieri.

3. Integrazione con Altri Strumenti Finanziari: Il regolamento non affronta in modo esaustivo l’interazione tra il crowdfunding e altre forme di finanziamento, come i mini-bond o i fondi di venture capital.

4. Assenza di Regole Chiare per l’Insolvenza: La normativa non definisce in dettaglio le procedure da seguire in caso di insolvenza delle piattaforme o dei promotori dei progetti, lasciando un vuoto regolamentare significativo.

Impatto sulle Piattaforme Italiane


Le piattaforme italiane sono chiamate ad affrontare una fase di transizione cruciale, durante la quale dovranno non solo adeguarsi ai nuovi requisiti, ma anche rivedere i propri modelli di business per competere a livello europeo. Alcuni operatori stanno già investendo in tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza degli utenti e garantire maggiore trasparenza, mentre altri potrebbero incontrare difficoltà nel soddisfare i requisiti prudenziali e di capitale minimo.

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