L'EBA rafforza la cooperazione transfrontaliera in materia di vigilanza con i paesi terzi attraverso le sue linee guida aggiornate sull'equivalenza
- piscitellidaniel
- 22 dic 2025
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L'Autorità bancaria europea (ABE) ha aggiornato le sue linee guida sull'equivalenza dei regimi di riservatezza e segreto professionale nei paesi terzi, rafforzando l'impegno dell'UE a tutelare le informazioni riservate e a consentire un'efficace cooperazione transfrontaliera in materia di vigilanza.
Aggiornamenti chiave e impatto
Le Linee Guida riviste ampliano l'ambito di applicazione delle Linee Guida originali del 2022 per riflettere i nuovi requisiti previsti dal Regolamento sui Mercati delle Criptovalute (MiCAR) e incorporare le più recenti valutazioni di equivalenza dell'ABE. Il quadro aggiornato conferma che i regimi di riservatezza e segreto professionale di diverse autorità, tra cui quelle di Australia, Cina, Montenegro, Perù, Serbia e Regno Unito, sono ora considerati equivalenti agli standard UE.
Inoltre, le Linee guida riviste semplificano le definizioni, aggiornano i riferimenti giuridici e chiariscono come le autorità competenti dovrebbero applicare il quadro normativo quando condividono informazioni o si impegnano nella cooperazione di vigilanza.
Sfondo
Estendendo l'ambito di applicazione degli Orientamenti sull'equivalenza, l'ABE armonizza l'approccio che le autorità competenti dell'UE dovrebbero adottare nella cooperazione con le loro controparti nei paesi terzi. Le autorità competenti devono comunicare la propria conformità agli Orientamenti entro due mesi dalla pubblicazione delle traduzioni nelle lingue ufficiali dell'UE.
Le presenti Linee Guida rientrano nel più ampio impegno dell'ABE per migliorare la convergenza in materia di vigilanza e facilitare la cooperazione internazionale. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
Base giuridica
Il regolamento (UE) n. 1093/2010 impone all'ABE di supportare gli Stati membri nel garantire che i quadri normativi in materia di riservatezza e segreto professionale dei paesi terzi siano conformi agli standard dell'UE.
L'articolo 100 del MiCAR prevede che le informazioni scambiate tra le autorità competenti ai sensi del presente regolamento debbano rimanere riservate e protette dal segreto professionale, con la divulgazione consentita solo in circostanze giuridiche rigorosamente definite e vincolante per chiunque lavori per o con tali autorità.
22 dicembre 2025
Fonte: eba.europa.eu




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