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L'EBA e l'ESMA raccomandano revisioni mirate del quadro prudenziale delle imprese di investimento

L'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno pubblicato il loro parere tecnico in risposta alla richiesta di consulenza (CfA) della Commissione europea sul regolamento sulle imprese di investimento (IFR) e sulla direttiva sulle imprese di investimento (IFD). Propongono di limitare le modifiche significative al quadro normativo, che si è dimostrato idoneo allo scopo, come confermato dal feedback degli stakeholder durante la consultazione congiunta.


Le raccomandazioni mirano a:

  1. migliorare la proporzionalità e il funzionamento del quadro prudenziale;

  2. migliorare la capacità del quadro normativo di contribuire a creare condizioni di parità tra le imprese di investimento e tra queste e le istituzioni finanziarie che svolgono attività simili.


La relazione congiunta evidenzia gli ambiti in cui un maggiore o minore allineamento con il quadro normativo bancario sarebbe vantaggioso. Individua inoltre la necessità di migliorare le definizioni, le metodologie di calcolo e il monitoraggio delle soglie per le imprese di investimento, sottolineando al contempo l'importanza di armonizzare l'ambito di calcolo per garantire un'applicazione coerente del quadro normativo.


Inoltre, il rapporto affronta una gamma più ampia di argomenti, tra cui l'adeguatezza dei requisiti di fondi propri, le implicazioni del Pacchetto Bancario, il consolidamento prudenziale dei gruppi di imprese di investimento e gli aspetti relativi alla remunerazione. Considera inoltre le interazioni tra il quadro IFR/IFD e altre normative, in particolare il Regolamento sul Mercato delle Criptovalute (MiCA), le Direttive sugli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) e i Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (AIFM).


Prossimi passi

L'EBA e l'ESMA presenteranno la relazione congiunta alla Commissione europea.


Base giuridica e contesto

Ai sensi dell'articolo 16a(4) dei rispettivi regolamenti istitutivi, l'EBA e l'ESMA possono fornire consulenza tecnica su richiesta della Commissione UE, in settori definiti negli atti legislativi a cui si fa riferimento nell'articolo 1(2) dei rispettivi regolamenti istitutivi.


La presente relazione è stata redatta in risposta alla “Richiesta di consulenza all’EBA e all’ESMA ai fini delle relazioni sui requisiti prudenziali applicabili alle imprese di investimento”, pubblicata il 1° febbraio 2023. La CfA ha chiesto di trattare, tra gli altri, le aree di categorizzazione delle imprese di investimento, l’interazione con CRR/CRD e la verifica futura del regime IFR/IFD.


15 ottobre 2025




Fonte: eba.europa.eu

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