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L'EBA consiglia le autorità nazionali sulle azioni da intraprendere alla fine del periodo di transizione ai sensi della sua lettera di non intervento sull'interazione tra PSD2 e MiCA

L'Autorità bancaria europea (ABE) ha pubblicato oggi un parere che fornisce consulenza alle autorità nazionali competenti (ANC) ai sensi della direttiva riveduta sui servizi di pagamento (PSD2) su come procedere una volta terminato il periodo di transizione stabilito nella  lettera di non intervento dell'ABE del 2 giugno 2025 (EBA/Op/2025/08) il 2 marzo 2026. Il periodo di transizione consente ai fornitori di servizi di criptovalute (CASP) di continuare a effettuare transazioni con token di moneta elettronica che si qualificano come servizi di pagamento per nove mesi durante la presentazione e l'attesa della risposta alla loro domanda di autorizzazione ai sensi della PSD2.


Il Parere delinea le condizioni in base alle quali le ANC sono invitate a consentire ai CASP di continuare a fornire token di moneta elettronica (EMT) qualificabili come servizi di pagamento dopo il 2 marzo 2026, pur non essendo (ancora) titolari di una licenza ai sensi della PSD2. Le ANC sono inoltre invitate a richiedere ai CASP che non soddisfano tutte queste condizioni di interrompere la fornitura di tali servizi EMT. Ove necessario, si consiglia alle ANC di collaborare con l'autorità nazionale competente ai sensi del Regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA) e/o con altre autorità nazionali preposte all'applicazione della legge per garantire la conformità.


Il parere fa seguito alla lettera di non intervento dell'EBA pubblicata il 2 giugno 2025, in risposta alla richiesta della Commissione europea di chiarire l'interazione tra PSD2 e MiCA in relazione ai CASP che effettuano transazioni con EMT qualificabili come servizi di pagamento. La lettera di non intervento ha consentito ai CASP di continuare a fornire tali servizi richiedendo una seconda autorizzazione ai sensi della PSD2 non immediatamente, ma solo dopo un periodo di transizione di 9 mesi. Inoltre, la lettera ha consigliato alle autorità nazionali competenti di considerare solo un sottoinsieme di servizi di criptovalute con EMT come servizi di pagamento, riducendo così il numero di CASP che necessitano di tale autorizzazione. Ha inoltre consigliato alle autorità nazionali competenti di applicare un processo di autorizzazione semplificato che utilizzi appieno le informazioni già fornite durante il processo di autorizzazione dei CASP ai sensi del MiCA, riducendo l'onere amministrativo per i CASP.


Dalla pubblicazione della lettera di non intervento, oltre 100 CASP hanno contattato informalmente le autorità nazionali competenti o presentato domanda di autorizzazione come prestatori di servizi di pagamento (PSP). Con l'avvicinarsi della fine del periodo di transizione e dato che il volume delle domande potrebbe variare da uno Stato membro all'altro, l'ABE pubblica il presente parere per fornire indicazioni alle ANC su come stabilire le priorità per le attività di autorizzazione al termine del periodo di transizione.


Base giuridica

La competenza dell'ABE a emettere il presente parere si basa sull'articolo 29(1)(a) del regolamento (UE) n. 1093/2010 [1], che impone all'ABE di svolgere un ruolo attivo nella creazione di una cultura di vigilanza comune dell'Unione e di pratiche di vigilanza coerenti, nonché nel garantire procedure uniformi e approcci coerenti in tutta l'Unione, anche mediante l'emissione di pareri rivolti alle autorità nazionali competenti.




[1]  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


12 febbraio 2026




Fonte: eba.europa.eu

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