top of page

Il nuovo regime MiCAR e la trasformazione dei servizi cripto in Italia


ree

Il quadro regolatorio delle cripto-attività subisce una trasformazione radicale con l’entrata in vigore del regime MiCAR, che impone agli operatori un passaggio obbligato da Vasp a Casp. La precedente disciplina, fondata sulla registrazione presso lo Oam, aveva natura ricognitiva e non richiedeva una piena verifica dei requisiti prudenziali. Il nuovo modello, invece, introduce un sistema autorizzatorio armonizzato a livello europeo, fondato su criteri stringenti di solidità patrimoniale, assetti di governance adeguati, controlli interni efficaci e obblighi rafforzati di protezione degli utenti.

Il termine del 30 dicembre rappresenta il discrimine normativo. Gli operatori iscritti al registro Oam al 27 dicembre 2024 possono mantenere provvisoriamente l’operatività solo se hanno presentato una domanda di autorizzazione MiCAR, direttamente o attraverso un soggetto appartenente al medesimo gruppo, in uno Stato membro dell’Unione. Tale regime transitorio ha durata limitata e non potrà estendersi oltre il 30 giugno 2026. In assenza di domanda valida, l’attività deve cessare senza eccezioni, con obbligo di chiudere i rapporti, restituire i fondi detenuti e interrompere i servizi di custodia e scambio.

Consob ed Esma richiamano l’attenzione sulla qualità delle istanze: documentazione lacunosa o presentata all’ultimo momento espone l’operatore al rischio di rigetto, con immediata esclusione dal mercato. L’esercizio non autorizzato di servizi di cripto-attività integra una fattispecie penalmente rilevante, punita con pene detentive e pecuniarie, a tutela della stabilità del sistema e della sicurezza degli investitori.

Per gli utenti si apre un passaggio essenziale nella verifica dell’affidabilità dei provider. Diventa necessario accertare l’avvio del percorso MiCAR e consultare sia l’elenco Oam, che individua gli operatori ammessi in via temporanea, sia il registro Esma, che riporta i Casp autorizzati a pieno titolo. L’operatività con soggetti privi di autorizzazione comporta l’assenza di ogni tutela normativa e la totale esposizione al rischio di controparte. Dal 31 dicembre il mercato sarà quindi caratterizzato da un assetto più selettivo, in cui potranno permanere soltanto gli operatori capaci di conformarsi al nuovo modello regolatorio europeo.

Commenti


Le ultime notizie

bottom of page