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Diligenza qualificata e responsabilità della banca

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 2 nov 2025
  • Tempo di lettura: 6 min

Nel diritto bancario italiano, l’obbligo di diligenza che grava sull’intermediario assume una valenza accentuata rispetto al modello generale delle obbligazioni, dando luogo all’istituto della cosiddetta “diligenza qualificata” che caratterizza la responsabilità della banca nei rapporti con la clientela. La disciplina rilevante si articola su più livelli: normativo, contrattuale, extracontrattuale e giurisprudenziale; richiede altresì un approccio concreto e comparato in relazione alle specifiche attività svolte dall’ente creditizio.

In primo luogo, occorre richiamare il disposto dell’art. 1176 c.c., secondo cui «il debitore, nella scelta della modalità di adempimento, nell’adempimento stesso e nella conservazione della prestazione, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia» (comma 1) e «se il debitore esercita un’attività professionale, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività» (comma 2). Per la banca, soggetto «qualificato» perché esercita attività professionale altamente specializzata e disciplinata, si richiede un grado di diligenza superiore rispetto al debitore medio, corrispondente a quello dell’«accorto banchiere». La giurisprudenza ha affermato che tale diligenza qualificata non si limita alla mera correttezza formale, bensì va intesa come adozione di comportamenti adeguati alla complessità del contesto bancario e alla tutela della clientela.

Dal piano contrattuale, l’istituto bancario si impegna nei confronti del cliente mediante il contratto di conto corrente, di deposito o di altri servizi bancari, assumendo obblighi di gestione, custodia, esecuzione degli ordini e informazione. Nel caso in cui la banca non adempia con la diligenza contrattualmente dovuta, può rispondere per inadempimento (art. 1218 c.c.) o per responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), qualora la condotta sia antigiuridica e dannosa. La rilevanza della distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è significativa nella prassi bancaria: in presenza di una relazione contrattuale, la banca risponde per inadempimento; tuttavia la giurisprudenza ha ormai consolidato l’orientamento secondo cui anche nell’ambito dei rapporti bancari si possa configurare responsabilità extracontrattuale quando la violazione colpisce un interesse protetto al di fuori del vincolo contrattuale o quando è presente un illecito extracontrattuale cumulabile.

Il concetto di diligenza qualificata va declinato operativamente in funzione di alcune categorie di obblighi specifici gravanti sulla banca: obbligo di informazione, obbligo di esecuzione delle operazioni, obbligo di custodia dei beni affidati, obbligo di valutazione della clientela, obbligo antiriciclaggio e obbligo di controlli interni. In ciascuna di queste fattispecie, il grado di diligenza richiesto è sensibilmente elevato, e la banca è tenuta ad adottare processi, procedure e presidi organizzativi tali da prevenire i rischi insiti nella sua funzione.

Quanto all’obbligo di informazione, la banca deve fornire al cliente tutte le notizie rilevanti in modo tempestivo, comprensibile e veritiero, in conformità alle disposizioni normative di trasparenza (ad esempio la direttiva 2007/64/CE e il D.Lgs. n. 11/2010). Nel caso in cui si verifichino operazioni non autorizzate o non riconosciute dal cliente, la banca è tenuta ad accertare tempestivamente la contestazione e ad agire per il recupero delle somme, salvo che provi che l’operazione sia certamente riconducibile al cliente.

Per l’esecuzione delle operazioni, la diligenza qualificata significa che la banca deve operare secondo le regole di un buon professionista del settore, curando tempi, modalità e conformità dell’operazione rispetto al rapporto contrattuale e alle istruzioni del cliente. In caso di addebiti indebiti, frodi o operazioni anomale, la banca deve assumere comportamenti atti a minimizzare il danno e a ristabilire la correttezza del rapporto.

Nel contesto dell’obbligo di custodia e gestione dei beni affidati, la banca assume una posizione di garante della tutela patrimoniale della clientela; ciò comporta la necessità di adottare misure idonee a preservare l’integrità del patrimonio, verificare la corretta attribuzione dei diritti, valutare il rischio di frode o di mancata identificazione del titolare dei beni. Un classico esempio è la responsabilità della banca in caso di pagamento di un assegno contraffatto: la giurisprudenza ha ritenuto che l’istituto possa essere chiamato a rispondere se non ha agito con la diligenza dell’accorto banchiere e se la falsificazione era rilevabile con un controllo attento.

Nel caso esame, si richiede una verifica concreta delle modalità di controllo adottate, e non una responsabilità oggettiva: la banca non deve avere prestato un’attività esperta sopra misura, ma deve aver agito con l’attenzione richiesta in relazione alle competenze del settore.

Va poi considerato l’obbligo antiriciclaggio, che impone alla banca di attuare procedure di adeguata verifica della clientela, monitoraggio delle operazioni sospette, segnalazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF) e collaborazione con le autorità di vigilanza. Il mancato rispetto di tali obblighi, che costituiscono parte integrante della diligenza qualificata richiesta all’ente, può configurare responsabilità per violazione degli obblighi organizzativi e di controllo.

Sul piano organizzativo e interno, la banca è tenuta anche a dotarsi di presidi adeguati, come funzioni di revisione interna, sistemi di controllo dei rischi, procedure operative e formazione del personale: la diligenza qualificata esige l’adozione di assetti strutturati per governare l’attività bancaria e prevenire eventi dannosi.

In termini di onere della prova, la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui spetta al cliente allegare e provare l’anomalia, l’operazione impugnata e il danno sofferto; compete invece alla banca, una volta contestata la responsabilità, di dimostrare di aver operato con la diligenza dovuta, ovvero che l’evento dannoso sia imputabile esclusivamente al cliente o a causa ad esso riconducibile. In particolare, in tema di prelievi bancomat abusivi, la Suprema Corte ha affermato che «la banca … è responsabile … per tutti i rischi prevedibili per i quali non adotta misure atte ad evitarlo, salvo il caso di comportamento doloso o colposo del cliente, il quale è però onere della banca provare».

Il concetto di prevedibilità del rischio appare così centrale nell’operatività della diligenza qualificata: la banca non è tenuta a garantire l’assenza di danno ad ogni costo, ma a strutturare un presidio che tenga conto dei rischi prefigurabili in ragione dell’attività svolta e delle caratteristiche della clientela.

Sul piano del grado di diligenza richiesto, la dottrina sottolinea che la misura va valutata «in concreto» e rispetto alle specifiche modalità operative della banca, al contesto, al tipo di servizio prestato e alle caratteristiche del cliente.

Ciò significa che non esiste un modello astratto di diligenza, ma un parametro variabile che si adatta alla complessità dell’operazione, alla sua prevedibilità di rischio, alla dimensione dell’istituto e agli standard di mercato. Ad esempio, un piccolo istituto che offre servizi limitati potrebbe essere valutato con criteri diversi rispetto a una grande banca internazionale con attività estese e infrastrutture complesse.

Un altro aspetto rilevante è la distinzione tra diligenza “semplice” e “qualificata”: mentre la prima si attaglia al debitore ordinario, la seconda riguarda il professionista o l’operatore qualificato (comma 2 art. 1176 c.c.). Per la banca va applicata quest’ultima, con la conseguenza che una imperizia o negligenza non trascurabili possono integrare colpa grave o colpa professionale. Questa misura superiore è coerente con il ruolo di garanzia e fiducia attribuito all’istituto creditizio nei confronti del cliente.

La rilevanza della diligenza qualificata assume particolare rilievo nella prassi delle operazioni bancarie complesse, nei contratti di affidamento, nei servizi di consulenza finanziaria, nella gestione di patrimoni, nei prodotti derivati, nonché nella vigilanza interna dell’ente. In tali ambiti, la banca deve valutare il merito creditizio, monitorare costantemente la posizione del cliente, adottare politiche di rischio coerenti e segnalare anomalie; il mancato esercizio di tali attività può generare responsabilità risarcitoria nei confronti del cliente o, per effetto indiretto, in relazione a terzi danneggiati.

Un tema ulteriore è l’effetto della diligenza qualificata nella responsabilità della banca nei confronti dei soci, degli obbligazionisti o degli altri stakeholder: seppure la relazione sia in primo luogo diretta verso il cliente, la banca può essere coinvolta anche in contesti di terzi, ad esempio nel caso di frode bancaria o nel finanziamento illecito. In tali situazioni, l’ente assume un ruolo di controllore della correttezza dei rapporti, e la diligenza richiesta si estende alla verifica della destinazione delle somme, al monitoraggio delle operazioni insolite, al rispetto delle norme antiriciclaggio e di trasparenza.

Un aspetto di particolare interesse riguarda la prova della conformità della condotta bancaria agli standard di diligenza: in sede giudiziaria, il tribunale valuta se l’istituto abbia agito come un operatore normale, diligente e professionale nel settore bancario, tenuto conto delle regole tecniche, delle prassi bancarie e degli indirizzi di vigilanza. In tale contesto, la banca può prevedere documentazione interna, registro delle operazioni, logiche di governance e procedure operative come elementi di prova della diligenza adottata.

La responsabilità della banca può assumere rilevanza anche nei rapporti tra banca e sistema finanziario più ampio, ad esempio in relazione ai rischi sistemici, alla stabilità del settore e alla protezione dei depositanti. Pur non attenendo sempre direttamente al rapporto con il cliente, la gestione interna del rischio e l’adozione di criteri prudenziali sono parte integrante della diligenza bancaria professionale.

In conclusione del corpo dell’analisi – ed evitando una vera e propria conclusione prescritta –, resta fermo che la diligenza qualificata costituisce una chiave interpretativa fondamentale della responsabilità dell’istituto bancario. Essa impone alla banca di operare non solo con correttezza formale, ma con prudenza, perizia, tempestività e controllo, conformemente al grado di specializzazione richiesto dalla natura dell’attività. La verifica della responsabilità non può prescindere da un giudizio concreto sul comportamento della banca, dal contesto e dalla prevedibilità del rischio, e dalla dimostrazione che quest’ultima abbia adottato le misure necessarie per evitare il danno.

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