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Il licenziamento per abuso del diritto

La Cassazione, con l’ordinanza n. 24922/2025, ha confermato il licenziamento disciplinare di un dipendente che, durante il congedo parentale, aveva lavorato nello stabilimento della moglie.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva già accertato che il periodo di assenza non era stato destinato alla cura del figlio di tre anni. Il lavoratore aveva contestato la decisione, lamentando vizi processuali e un’errata applicazione dell’art. 32 del d.lgs. 151/2001. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze processuali e infondato il secondo motivo, ribadendo che il congedo parentale serve solo alla cura diretta del minore.

Qualsiasi uso diverso rappresenta un abuso del diritto, anche se episodico.

Richiamando la giurisprudenza sui permessi della legge 104/1992, la Cassazione ha riaffermato che un impiego distorto di benefici assistenziali giustifica il licenziamento.

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