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Distacco dal riscaldamento, il regolamento può conservare le spese di gestione

7 lug
Tempo di lettura: 1 min

Il diritto al distacco non coincide sempre con l’esonero integrale dai costi.


Il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento è ammesso dall’articolo 1118, comma 4, del Codice civile, purché non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. Il condomino che si distacca resta comunque tenuto alle spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell’impianto comune. La questione più delicata riguarda però le spese di gestione, perché la disciplina legale può essere derogata da un regolamento contrattuale.


La Corte d’Appello di Napoli, sezione IV civile, con sentenza 14 settembre 2025, n. 4229, ha valorizzato proprio questo profilo, ritenendo valida la clausola regolamentare che impone il contributo alle spese di gestione anche ai condòmini distaccati, quando l’obbligo sia previsto in modo espresso e il regolamento abbia natura contrattuale. Il fondamento non è il consumo effettivo del servizio, ma l’autonomia negoziale dei condòmini, che possono disciplinare convenzionalmente la ripartizione dei costi.


Resta fermo che il regolamento non può comprimere il diritto legale al distacco, se ricorrono i presupposti tecnici. Può però incidere sulle conseguenze economiche, imponendo una partecipazione più ampia rispetto al regime ordinario. Per evitare contenziosi, il condomino interessato deve produrre una documentazione tecnica preventiva sull’assenza di squilibri e aggravi, mentre l’amministratore deve verificare il contenuto del regolamento e la sua opponibilità nei titoli di acquisto. Il distacco è un diritto, ma non sempre è un azzeramento della contribuzione.

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