Diritto di recesso nelle spa e operazioni straordinarie
- Luca Baj

- 10 ore fa
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Nel diritto societario il diritto di recesso è il contrappeso che consente al socio di uscire quando la maggioranza approva decisioni particolarmente incisive. Con la sentenza Corte di cassazione, Sezione I civile, 14 novembre 2025 n. 30133, il tema viene ricondotto a una lettura funzionale dell’articolo 2437 c.c., mettendo a confronto la legittimazione prevista per le cause inderogabili (i soci che non hanno concorso alle deliberazioni) con quella riferita alle cause facoltative (i soci che non hanno concorso all’approvazione), e con la formula dell’articolo 2473 c.c. nelle srl (i soci che non hanno consentito). Il punto non è meramente lessicale: il Collegio richiama categorie come causalità giuridica, collegamento negoziale e causa-funzione concreta, per verificare se l’uscita del socio sia coerente con la tutela dell’investitore e con le esigenze di stabilità dell’impresa.
La vicenda nasce da un’operazione di integrazione nel settore assicurativo, articolata in fasi dichiarate tra loro inscindibili: piano di risanamento, aumenti di capitale, condizioni sospensive, esenzione dall’OPA ai sensi del TUF, fino alla fusione come atto finale. In questo contesto alcuni soci, dopo aver partecipato alle scelte preparatorie e alla costruzione dell’assetto complessivo, hanno esercitato il recesso facendo leva su una delibera rientrante tra quelle del primo comma dell’art. 2437. Il Tribunale di Bologna e poi la Corte d’appello hanno negato il recesso; la Cassazione ha rimesso la causa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 11047/2025. Nel giudizio di merito è stata ritenuta decisiva la frizione con i canoni di buona fede e con il divieto di venire contra factum proprium: chi ha contribuito a rendere possibile l’operazione non può poi dissociarsene per cristallizzare un titolo di liquidazione, quando la condotta pregressa è stata funzionale al risultato economico unitario perseguito.
La Cassazione costruisce la regola distinguendo due scenari. Se la delibera è un fatto puntuale e isolato, il “non concorso” può essere apprezzato secondo le forme tipiche del procedimento decisionale: rilevano presenza, voto, dissenso o astensione, lasciando sullo sfondo, per queste ipotesi, il tema della rinuncia preventiva al recesso e dei relativi limiti di nullità. Se invece la delibera costituisce l’esito di una operazione complessa preordinata ab origine e composta da atti successivi coordinati, il “concorso” assume una portata più ampia del mero voto favorevole: richiama l’idea di cagionare l’evento e dunque la dimensione della condicio sine qua non. Il giudice è chiamato a verificare se gli atti intermedi, conosciuti e condivisi dal socio, siano antecedenti necessari rispetto alla delibera finale, così che il consenso prestato anche a una sola fase decisiva integri un concorso causale idoneo a precludere il recesso.
La ricaduta pratica è forte per operazioni di M&A complesse: disclosure, verbalizzazioni, coerenza tra atti e finalità economica, gestione dei conflitti e tracciabilità delle posizioni diventano leve difensive. Resta, sul piano sistematico, la necessità di coordinare questa lettura con la funzione protettiva del recesso per l’investitore non allineato, con la disciplina della circolazione della partecipazione e con le questioni sulla posizione dell’eventuale avente causa, quando l’operazione è già stata impostata e resa irreversibile dai passaggi precedenti.




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