Crisi d’impresa, il Comi prevale sulla sede solo se provato
- piscitellidaniel
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Il centro degli interessi principali guida competenza e giurisdizione nelle procedure concorsuali
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato con decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ha assunto il centro degli interessi principali del debitore come criterio decisivo per individuare il giudice competente nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il Comi non coincide necessariamente con il luogo indicato in modo formale, ma deve essere riconoscibile dai terzi come centro effettivo della direzione e dell’amministrazione dell’impresa.
La regola ha una funzione sostanziale: impedire che la competenza sia manipolata mediante trasferimenti meramente cartolari o scelte opportunistiche della sede. Per le società, la sede risultante dal Registro delle imprese conserva una forte valenza presuntiva, ma questa presunzione può essere superata con prove univoche. Non bastano unità locali, rapporti commerciali decentrati o attività operative periferiche; occorre dimostrare dove si svolgano la gestione amministrativa, la contabilità, le decisioni societarie e il coordinamento dell’impresa.
Il Tribunale di Milano, decreto 20 aprile 2023, presidente Rossetti ed estensore Giani, ha ribadito che la presunzione di coincidenza del Comi con la sede legale può essere superata soltanto attraverso elementi chiari e convergenti, idonei a localizzare altrove il centro direttivo della società. Il dato formale non è quindi assoluto, ma neppure irrilevante: rappresenta il punto di partenza della verifica.
Per creditori, debitori e professionisti della crisi, il Comi è un criterio strategico. Incide sulla scelta del tribunale, sulla validità delle iniziative processuali, sulla stabilità degli atti e sulla prevenzione del forum shopping. La corretta individuazione richiede un’analisi documentale rigorosa: verbali assembleari, sede della contabilità, uffici direttivi, contratti, organigramma, domicilio digitale e rapporti con i principali interlocutori economici.
Nel diritto della crisi, la sede dichiarata non basta se la realtà organizzativa racconta altro, ma la realtà deve essere provata con precisione.





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