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Crediti fiscali inesistenti - non spettanti: distinzione e decadenze

Luca Baj

Viene ricordato dalla Corte di cassazione - Sezione Tributaria - Ordinanza 20 febbraio 2023 n. 5243 , con piena condivisione a quanto enunciato dalla Cassazione n. 34444/21, che per credito “inesistente” deve intendersi il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr n. 600/1973 e all’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972. Deve trattarsi, cioè, di un credito non reale, ma creato artificiosamente. Solo per tali recuperi (e non anche per quelli non spettanti) l’atto può essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. Infine, è stato chiarito che il termine di decadenza degli otto anni decorre dal momento di utilizzo del credito e non dalla presentazione della dichiarazione.



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