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Concordato, l’assuntore riduce l’alea del piano

Il terzo che assume gli obblighi può rafforzare la credibilità della proposta ai creditori


Nel concordato preventivo, disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’intervento di un assuntore può rendere più solido il piano, soprattutto quando il debitore non sia in grado di gestire direttamente la continuità o la liquidazione degli asset. L’assuntore subentra nell’attuazione degli obblighi derivanti dall’omologa e offre al ceto creditorio un riferimento patrimoniale e operativo diverso dall’impresa in crisi.


La funzione dell’assuntore non è meramente accessoria. La sua presenza può ridurre il rischio di inadempimento, perché concentra su un terzo qualificato l’obbligo di realizzare il programma concordatario. In termini pratici, i creditori valutano non solo la percentuale di soddisfacimento promessa, ma anche la probabilità che il piano venga eseguito nei tempi e nei modi previsti. L’assuntore incide proprio su questa dimensione: trasforma una previsione esposta all’alea gestionale in un impegno più strutturato.


Il concordato con assuntore può operare tanto in scenari liquidatori quanto in soluzioni di continuità indiretta. Il suo equilibrio dipende dalla serietà dell’offerta, dalla sostenibilità finanziaria, dalla valutazione degli attivi, dalle garanzie eventualmente prestate e dalla compatibilità con l’interesse dei creditori. Il tribunale e gli organi della procedura devono verificare che l’assetto proposto non sia solo formalmente conveniente, ma concretamente eseguibile.


Per le imprese in crisi, questa figura rappresenta una possibile alternativa ai percorsi tradizionali. Può consentire la conservazione di valore aziendale, la gestione ordinata degli asset e una maggiore prevedibilità dei flussi destinati al pagamento dei creditori. Per il mercato, invece, l’assuntore è uno strumento di acquisizione e ristrutturazione che richiede competenze finanziarie, industriali e giuridiche integrate.


La centralità non è nel nome del soggetto terzo, ma nella sua capacità di rendere il piano concordatario più credibile, misurabile e attuabile.

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