di Pasquale Murgo Il Sole 24 Ore , Estratto da “Norme&Tributi Plus Fisco”, 19 ottobre 2023
Nell’ordinamento nazionale non possono essere introdotti aiuti di Stato nemmeno di natura fiscale. Delle forme di aiuto possono essere introdotte solo nei limiti e alle condizioni previste dal diritto europeo. Questo principio già applicabile nel sistema per effetto dell’articolo 107 del Trattamento sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), viene ora regolamentato anche in una specifica disposizione nazionale quadro, dall’articolo 3 dello schema di decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia internazionale approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri dello scorso 16 ottobre 2023 (decreto internazionalizzazione).
Nel primo comma dell’articolo 3 di tale decreto si prevede che gli incentivi fiscali possono essere riconosciuti solo se compatibili con la normativa degli aiuti di Stato. Inoltre, nel secondo comma dell’articolo 3 viene stabilito che la compatibilità con la normativa degli aiuti di Stato è richiesta anche in relazione agli incentivi previsti alla data di entrata in vigore della disposizione.
I principi della legge delega
Negli articoli 3 e 9, lettera h) ed i) della legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023) è statuito che le misure ed incentivi fiscali di vantaggio eventualmente introdotti nell’ambito della riforma fiscale debbano essere coerenti con la disciplina europea degli aiuti di Stato.
Un analogo principio è presente anche nell’articolo 6 del disegno di legge n. 1406 approvato dal Senato lo scorso 13 settembre per la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese.
Le previsioni del decreto internazionalizzazione
In questo contesto, l’articolo 3 del decreto internazionalizzazione in attesa della versione definitiva, attua i principi della legge delega ed introduce una disposizione quadro per rimarcare la necessità che gli incentivi fiscali siano compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.
Nell’articolo 3 del decreto si prevede che nel rispetto dei principi di cui agli articoli 107 e 108 del Tfue, ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato gli incentivi di natura fiscale sono riconosciuti esclusivamente alle seguenti condizioni:
se autorizzati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del Tfue. Il riferimento è alla procedura ordinaria per l’introduzione di forme di aiuti da parte dello Stato nazionale secondo cui è necessario notificare preventivamente i progetti di aiuti alla Commissione Europea che inizia una procedura volta all’autorizzazione. Lo Stato membro non può dare esecuzione alle misure prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale;
se previsti nel rispetto delle condizioni del regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Il riferimento è al regolamento generale di esenzione per categoria che esenta dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione e permette agli stati membri di introdurre delle specifiche categorie di aiuti nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento;
se previsti nel rispetto delle condizioni del regolamento (Ue) 1407/2013, del regolamento (Ue) 1408/2013 (applicabile per il settore agricolo), del regolamento (Ue) n. 717/2014 (applicabile per il settore della pesca e dell’acquacoltura). Il riferimento è ai regolamenti de minimis che esentano dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione e permettono agli Stati membri di introdurre delle specifiche categorie di aiuti con un massimale di aiuto che nel caso del regolamento 1407/2013 è pari a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Gli effetti della disposizione quadro
In sostanza la disposizione quadro del decreto internazionalizzazione, come indicato nelle premesse del decreto e nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, ha la finalità di creare un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell’ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato, nonché di semplificare il sistema di agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno allo scopo di favorirne lo sviluppo economico.
Dovrebbero essere superate, quindi, quelle situazioni in cui le imprese sono state lasciate nel dubbio sulla qualificazione di determinate misure fiscali come aiuti di Stato con tutti i collegati limiti all’utilizzo. L’articolo 6 del decreto internazionalizzazione prevede che la disposizione quadro sugli aiuti di Stato entrerà in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione del decreto.
Resta da chiarire come verrà interpretato il secondo comma dell’articolo 3 del decreto ove si legge che le misure di cui al comma 1 (che prescrivono il riconoscimento degli incentivi solo se compatibili con la normativa sugli aiuti di Stato) sono applicabili anche agli incentivi fiscali previsti alla data di entrata in vigore della disposizione. Un’applicazione restrittiva potrebbe portare a ritenere necessaria un’analisi complessiva di tutti gli incentivi esistenti per valutarli alla luce del principio indicato nella disposizione quadro.
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