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Riforma delle funzioni della Corte dei conti e della responsabilità amministrativa


La legge 7 gennaio 2026, n. 1, ha introdotto una riforma organica delle funzioni della Corte dei conti e della disciplina della responsabilità amministrativa e per danno erariale, intervenendo in modo significativo sulla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sul codice della giustizia contabile. Il legislatore ha perseguito l’obiettivo di ridefinire i confini dell’azione della magistratura contabile, incidendo tanto sulla funzione giurisdizionale quanto su quella di controllo e di consulenza, con particolare attenzione ai profili di responsabilità degli amministratori e dei funzionari pubblici.

Uno degli snodi centrali della riforma riguarda la ridefinizione della colpa grave in materia di responsabilità amministrativa. La nuova formulazione delimita tale nozione alle sole ipotesi di violazioni manifeste delle norme di diritto applicabili, di travisamento del fatto o di affermazione di un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti del procedimento. Viene esclusa la colpa grave quando la condotta dell’agente pubblico sia stata posta in essere facendo riferimento a indirizzi giurisprudenziali consolidati o a pareri espressi da autorità competenti, con una conseguente riduzione dell’area della responsabilità erariale fondata sull’elemento soggettivo della colpa.

La riforma introduce inoltre la possibilità di ricorrere a strumenti assicurativi per la copertura del danno erariale, prevedendo che gli amministratori e i dipendenti pubblici possano avvalersi di polizze specifiche. Tale previsione incide sull’impostazione tradizionale della responsabilità amministrativa, storicamente caratterizzata dall’esposizione patrimoniale diretta del soggetto responsabile, e mira a favorire un esercizio più sereno delle funzioni decisionali, soprattutto nei contesti caratterizzati da elevata complessità amministrativa.

Sul versante delle funzioni di controllo, la legge n. 1 del 2026 amplia l’ambito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, includendo tra gli atti assoggettabili anche i provvedimenti di aggiudicazione e quelli conclusivi delle procedure di affidamento relativi ai contratti connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari. L’estensione del controllo preventivo è finalizzata a rafforzare la legalità della spesa pubblica in relazione alla gestione di risorse straordinarie di origine europea.

Un’ulteriore innovazione di rilievo concerne il rafforzamento della funzione consultiva della Corte dei conti, che viene estesa anche a questioni giuridiche riferibili a fattispecie concrete, purché collegate all’attuazione dei programmi di investimento strategici e non già sottoposte a controllo preventivo né oggetto di iniziative da parte delle procure contabili. Tale ampliamento attribuisce alla Corte un ruolo più incisivo di supporto giuridico all’amministrazione, in un’ottica di prevenzione del contenzioso e di corretta gestione delle risorse pubbliche.

La legge prevede inoltre una delega al Governo per il riordino organizzativo della Corte dei conti, finalizzata ad accrescerne l’efficienza funzionale. La delega riguarda la razionalizzazione delle strutture centrali e territoriali, la redistribuzione delle competenze interne e il miglioramento dei tempi di svolgimento delle attività giurisdizionali, di controllo e consultive, con l’obiettivo di superare le criticità emerse nell’assetto organizzativo vigente.

In relazione ai procedimenti connessi all’attuazione del PNRR e del PNC, il legislatore introduce una misura sanzionatoria pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti contabili che non garantiscano la tempestiva conclusione degli stessi. La previsione mira a rafforzare l’effettività dell’azione di controllo e a prevenire ritardi incompatibili con le scadenze imposte dai programmi di finanziamento.

La riforma interviene anche sulla responsabilità erariale degli avvocati e dei procuratori dello Stato, estendendo a tali soggetti i principi e le limitazioni già previsti per la responsabilità civile dei magistrati. In tal modo si realizza un allineamento dei criteri di imputazione della responsabilità tra categorie professionali coinvolte nell’esercizio della funzione giurisdizionale e nella tutela degli interessi pubblici.

Infine, la legge n. 1 del 2026 stabilisce l’applicazione immediata del nuovo regime di responsabilità amministrativa ai procedimenti pendenti, prevedendo che le nuove disposizioni trovino applicazione anche nei giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Tale scelta legislativa incide direttamente sul contenzioso in corso, ridefinendo i parametri di valutazione della responsabilità anche per fatti antecedenti all’entrata in vigore della riforma.

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