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Citazione alla s.a.s., nulla la notifica all’ex accomandatario

La perdita della rappresentanza incide sulla validità dell’atto quando la notifica avviene nella qualità ormai cessata.


La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 398 del 19 marzo 2026, ha affrontato un profilo processuale di particolare rilievo per le società di persone: la validità della notifica dell’atto di citazione a una ex socia accomandataria di una s.a.s., destinataria dell’atto non in proprio, ma quale legale rappresentante pro tempore della società. Il dato decisivo è che la qualità rappresentativa era cessata da molti anni.


La questione ruota intorno al rapporto tra disciplina societaria e regole della notificazione. Ai sensi dell’art. 2323 c.c., quando viene meno il socio accomandatario, l’accomandante deve nominare un amministratore provvisorio e provvedere alla sostituzione entro sei mesi, altrimenti si verifica una causa di scioglimento della società. Se tuttavia la società non viene cancellata dal Registro delle imprese e rimane formalmente esistente, sia pure inattiva, la notifica deve comunque rispettare le regole sulla rappresentanza effettiva.


L’art. 145 c.p.c. richiede che la notifica agli enti avvenga presso la sede o nei confronti della persona fisica che li rappresenta. Se l’atto viene consegnato a chi non riveste più alcuna funzione rappresentativa, il vizio non riguarda un dettaglio materiale, ma l’individuazione del soggetto legittimato a ricevere l’atto per conto della società. La notifica, in tale ipotesi, è nulla, perché diretta a un soggetto ormai estraneo alla funzione di rappresentanza.


La decisione valorizza una distinzione essenziale. Diverso sarebbe il caso di una notifica personale al socio, quale possibile responsabile per obbligazioni sociali. Qui, invece, l’atto era diretto alla persona nella qualità di legale rappresentante, qualità ormai cessata. La corretta qualificazione del destinatario diventa quindi elemento centrale per la validità della vocatio in ius e per la tutela del contraddittorio.


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