Cassazione: concordato preventivo, la prededuzione si ferma all'omologa
- Sara Vetteruti
- 27 set
- Tempo di lettura: 2 min
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10307 del 18 aprile 2025, ha sferrato un colpo inatteso, ma sistematicamente coerente, al dibattito sulla prededuzione dei crediti sorti dopo l'omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale. La pronuncia, attesissima, si allinea alla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 42093/2021) e confermando un principio netto: la "funzionalità" del credito alla procedura concorsuale si esaurisce con la sua chiusura, ovvero con il decreto di omologazione.
Nel caso di specie, L'Agenzia delle Entrate sosteneva che i crediti post-omologa dovessero comunque considerarsi "in funzione" dell'attuazione del piano concordatario e, per tale motivo, meritevoli del privilegio di prededuzione. La Cassazione, nel rigettare il ricorso dell’Ente, ha colto l'occasione per rimettere in discussione l'intera materia, analizzando i vari profili critici che l'ordinanza interlocutoria aveva sollevato.
La Cassazione, ha infatti ribadito la tripartizione dei crediti prededucibili secondo l'articolo 111 della legge fallimentare: quelli attribuiti da una norma specifica (prededuzione legale), quelli sorti "in occasione" della procedura (criterio cronologico-soggettivo) e, infine, quelli sorti "in funzione" di essa (criterio teleologico). La Corte in ultima istanza esclude che i crediti post-omologa rientrino nelle prime due categorie. Il punto è quindi il criterio della “funzionalità”, e in continuità con la precedente pronuncia a Sezioni Unite, gli Ermellini hanno sancito che la funzionalità di un credito deve essere valutata in relazione all'instaurazione e allo svolgimento della procedura stessa, non all'attività successiva alla sua chiusura.
Il principio di diritto è chiarissimo: "In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 181 l. fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. 'in funzione', di cui all'art. 111, comma 2, l.fall., come ridelineata da Cass. Sez. U, n. 42093 del 2021".
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