La ripartizione delle spese deve seguire la titolarità del bene, non l'uso di fatto da parte dei condomini. La Corte di cassazione, ordinanza n. 13235/2026, chiarisce che una strada interna, un'area verde o uno spazio di accesso non possono essere trattati come beni comuni soltanto perché funzionali alla vita del fabbricato. Se il titolo attribuisce l'area in proprietà esclusiva, l'assemblea non può includerla automaticamente nel perimetro condominiale. Il criterio di riparto