Vendite con finalità benefiche, scattano i nuovi obblighi di trasparenza

La legge n. 120/2026 introduce controlli preventivi dell’Agcm, obblighi informativi rafforzati e un perimetro che coinvolge anche influencer e comunicazioni commerciali digitali
La legge 19 giugno 2026, n. 120, in vigore dal 21 luglio 2026, introduce una disciplina specifica per le campagne commerciali in cui la vendita di un prodotto è collegata alla devoluzione di una parte dei proventi a finalità solidaristiche, culturali, scientifiche o di utilità generale. Il provvedimento nasce nel solco del caso mediaticamente definito Pandorogate e attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato un presidio più incisivo sulla trasparenza delle informazioni rivolte ai consumatori.
L’ambito applicativo riguarda produttori e professionisti, inclusi i soggetti che si limitano a promuovere l’acquisto del prodotto, con un’estensione che investe in modo diretto anche l’influencer marketing. Quando il messaggio commerciale richiama la destinazione benefica di parte del ricavato, devono essere rese note tre informazioni essenziali: il soggetto beneficiario, la finalità di impiego delle somme e la quota percentuale del prezzo, oppure l’importo unitario devoluto per ciascun prodotto venduto. Tali dati devono comparire sulle confezioni o, in alternativa, su targhette, adesivi o materiali informativi presenti nei punti vendita, oltre che nella pubblicità tradizionale e digitale.
La novità più rilevante è però il meccanismo di controllo preventivo. L’articolo 3 impone infatti la comunicazione all’Agcm, almeno 15 giorni prima della commercializzazione, delle informazioni destinate al consumatore e del termine entro il quale sarà effettuato il versamento al soggetto beneficiario. Entro i tre mesi successivi alla scadenza di tale termine, il produttore o il professionista deve comunicare anche l’avvenuta esecuzione del pagamento. Si tratta di un potere in parte nuovo per l’Autorità, tradizionalmente orientata a interventi ex post sulle pratiche commerciali scorrette.
Sul piano sanzionatorio, la legge prevede per la violazione degli obblighi informativi e comunicativi una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro, ferma restando la possibile applicazione dell’articolo 27 del Codice del consumo quando il fatto integri una pratica commerciale scorretta, con conseguenze ben più gravose. È inoltre prevista la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel bollettino dell’Agcm e, nei casi più significativi, anche sul sito o sui canali social del responsabile. Restano escluse le attività promozionali già in corso alla data di entrata in vigore della legge, oltre alle raccolte fondi disciplinate da normative speciali di settore.






Commenti