Subappalto, clausola sociale e costo del personale passano al subaffidatario

Il Consiglio di Stato chiarisce gli obblighi dell’aggiudicatario quando una parte delle prestazioni viene legittimamente subappaltata.
Il Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 25 agosto 2026 n. 6642, ha chiarito gli effetti del subappalto sugli obblighi relativi alla clausola sociale e all’indicazione dei costi della manodopera nelle procedure di affidamento pubblico.
La controversia riguardava una gara per un servizio sanitario nella quale l’aggiudicatario aveva dichiarato di voler affidare a un subappaltatore parte delle prestazioni. Secondo il Consiglio di Stato, gli obblighi collegati al personale devono essere valutati tenendo conto dell’effettivo soggetto che esegue le attività.
Quando determinate prestazioni sono integralmente subaffidate, l’aggiudicatario non è tenuto a indicare come proprio il costo della manodopera relativo alle attività che saranno svolte dal subappaltatore. Analogamente, la clausola sociale relativa al riassorbimento del personale uscente deve essere riferita al soggetto che concretamente assumerà l’esecuzione di quelle prestazioni.
La decisione assume particolare importanza perché evita di sovrapporre obblighi formali alla struttura reale dell’appalto. Rimane naturalmente necessario che il subappalto sia dichiarato e legittimamente utilizzato e che le tutele dei lavoratori previste dalla disciplina di gara siano effettivamente rispettate.
La sentenza rafforza quindi un principio di corrispondenza tra esecuzione e responsabilità. Il ricorso al subappalto non elimina gli obblighi sociali e retributivi connessi al contratto pubblico, ma li colloca in capo al soggetto al quale viene concretamente attribuita la parte di attività cui tali obblighi si riferiscono.






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