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Sinistri su strada pubblica: escluso il risarcimento in presenza di caso fortuito

La responsabilità della pubblica amministrazione per danni stradali può essere esclusa quando l’evento derivi da un fattore imprevedibile e inevitabile idoneo a interrompere il nesso causale.Il Giudice di Pace di Marsala, con sentenza n. 514 del 29 dicembre 2025, ha esaminato il danneggiamento di un’auto colpita durante lavori di diserbamento privi di adeguata segnalazione, ravvisando una condotta omissiva dell’ente.In tema di viabilità, l’obbligo risarcitorio sussiste se il pericolo non è visibile né prevedibile dall’utente, configurando un’insidia non evitabile con l’ordinaria diligenza.Se invece il rischio è percepibile e superabile con normale attenzione, il danno va imputato al comportamento imprudente del danneggiato.Trova applicazione anche l’art. 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva del custode, superabile solo con la prova del caso fortuito.Spetta dunque all’ente dimostrare l’esistenza di un evento esterno, eccezionale e inevitabile quale causa esclusiva del danno.

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