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No alla lieve entità del furto in abitazione. E scatta la questione politica.

9 lug
Tempo di lettura: 2 min

Recentemente sono stati rilevate due questioni di legittimità costituzionale, da parte dei tribunali di Firenze e di Siena, in relazione all’esclusione dell’applicazione dell’attenuante di lieve entità dal reato di furto in abitazione (art. 624 bis Co. 1 C.P.).

I giudici ricorrenti ritenevano che il furto in abitazione, qualora lieve, non integrasse un reato tanto grave da infliggere una pena di 4 o più anni di carcere, in quanto tale legge sarebbe stata incoerente con  la funzione rieducativa della pena (art. 27 cost.) e avrebbe finito per creare discriminazioni irragionevoli (art. 3 cost.). La refurtiva, infatti, era costituita di: un paio di pantaloni, di una maglietta, di euro 10,00 in monete, di una busta contenente dei cioccolatini e di una bottiglia d’acqua. E solo perchè era avvenuto in casa altrui, la pena minima restava comunque 4 anni. 


È intervenuto, in questo come in altri casi dal sapore politico, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato. La questione tocca infatti il tema sicurezza, che è stato storicamente sotto il controllo dell’Esecutivo e che, in questa legislatura, ha costituito uno dei più grandi cavalli di battaglia dal punto di vista elettorale. L’Avvocatura dello Stato ha infatti sostenuto che la ragione per cui l’attenuante di lieve entità non si integra nel furto in abitazione è la violazione di ben due diritti sanciti dalla Costituzione: la proprietà (art. 42) e l’inviolabilità del domicilio (art. 14).


La corte, questa volta, ha dato ragione all’Esecutivo, rigettando il ricorso. il tema della sicurezza è, in questo momento storico, un tema di competenza dell’esecutivo, e tramite la mancata previsione di attenuanti il legislatore “del tutto ragionevolmente ha ritenuto di punire gravemente una condotta particolarmente deprecabile per il grado di allarme sociale destatosi nella popolazione a fronte dell’aumento di condotte furtive di tale tipo, lesive non solo del patrimonio, ma anche della sfera personale della vittima e idonee a creare, nella generalità dei consociati, una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione, incidendo sulla qualità della loro vita quotidiana”.


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