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Responsabilità amministrativa degli enti e sequestro cd. "impeditivo"

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 19 ago 2025
  • Tempo di lettura: 3 min

Quando si discute di responsabilità amministrativa degli enti, la questione del sequestro preventivo "impeditivo" assume una rilevanza particolare, come evidenziato dalla recente giurisprudenza. Un orientamento consolidato, infatti, esclude l'ammissibilità di tale misura nei confronti di persone giuridiche, a differenza di quanto previsto per le persone fisiche.

La ragione di questa esclusione risiede nella profonda differenza tra la disciplina del sequestro preventivo per gli enti, delineata dall'articolo 53 del Decreto legislativo n. 231 del 2001, e quella per le persone fisiche, regolata dall'articolo 321, comma 1, del Codice di procedura penale. Le finalità, l'ambito di applicazione e la regolamentazione delle due misure sono intrinsecamente diverse, rendendo di fatto impossibile una sovrapposizione.

L'articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2001 limita il sequestro preventivo solo a quei beni che possono essere oggetto di confisca. Questo significa che la misura può colpire esclusivamente il prezzo o il profitto del reato, oppure, in assenza di questi, somme di denaro o altri beni di valore equivalente. Tale previsione, infatti, richiama esplicitamente gli articoli 321, commi 3 e 3-bis, 3-ter, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, omettendo qualsiasi riferimento al comma 1 dell'articolo 321, che invece disciplina il sequestro preventivo impeditivo. L'assenza di tale richiamo non è casuale, ma rispecchia una scelta legislativa precisa: nel sistema sanzionatorio degli enti, non è contemplata l'utilità di un sequestro preventivo impeditivo.

Inoltre, un'ulteriore argomentazione a sostegno di questa tesi si basa sulla sovrapposizione funzionale tra il sequestro preventivo impeditivo e le misure cautelari interdittive previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Tra i beni che possono essere sottoposti a sequestro preventivo vi è anche l'azienda. Un sequestro preventivo dell'azienda, di fatto, produrrebbe lo stesso effetto di un'interdizione totale dell'attività dell'ente. Tuttavia, il sequestro non è soggetto ai limiti temporali specifici previsti per le misure interdittive, il che consentirebbe di aggirare le garanzie procedurali previste dalla legge. Questo potenziale aggiramento delle tutele rende il sequestro impeditivo non solo inutile, ma anche incompatibile con la logica del sistema.

Esistono tuttavia posizioni contrastanti, che hanno ritenuto ammissibile il sequestro impeditivo anche per gli enti, in un'ottica di interpretazione costituzionalmente orientata. L'argomentazione a favore si basa sull'ampia portata dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 231 del 2001, che prevede l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale "in quanto compatibili". Secondo questa visione, escludere il sequestro impeditivo comporterebbe un regime privilegiato per gli enti rispetto alle persone fisiche, privando la collettività di uno strumento agile e efficace per tutelarsi da attività criminogene.

Questa interpretazione, tuttavia, è stata superata. La giurisprudenza più recente ha stabilito che la diversità strutturale e funzionale delle due misure è tale da escludere qualsiasi compatibilità. Il sequestro preventivo per gli enti non ha una finalità repressiva o preventiva in senso stretto, ma è strettamente collegato alla confisca, che ha una funzione ripristinatoria e ablativa dei proventi illeciti. Il sequestro impeditivo, invece, mira a prevenire la commissione di ulteriori reati, un obiettivo che nel contesto della responsabilità degli enti viene perseguito attraverso le misure cautelari interdittive, che sono concepite appositamente per questo scopo e operano secondo principi e limiti diversi.

Pertanto, l'orientamento attuale ritiene che il sequestro preventivo impeditivo non sia uno strumento applicabile nell'ambito del procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti. Questa misura, pur essendo un potente strumento di tutela nel diritto penale tradizionale, non si integra in modo coerente nel sistema disegnato dal decreto legislativo n. 231 del 2001, che ha già previsto un apparato cautelare specifico e funzionale alle proprie finalità. L'interpretazione che si impone è quella che rispetta la specificità e l'autonomia del sistema sanzionatorio per gli enti, evitando di applicare acriticamente istituti pensati per contesti e soggetti differenti.

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