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Procura speciale e legittimazione del terzo nel riesame del sequestro preventivo

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 36 minuti fa
  • Tempo di lettura: 2 min

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La pronuncia chiarisce i confini della legittimazione del terzo non indagato che rivendichi la proprietà del bene sottoposto a sequestro preventivo. Il principio affermato stabilisce che l’estraneità al procedimento penale non è sufficiente a consentire al terzo di proporre autonomamente istanza di riesame, poiché l’esercizio dell’azione richiede una specifica investitura formale che non può essere ricondotta al mero mandato difensivo rilasciato ai sensi delle norme processuali penali. La Corte sottolinea che, quando il terzo intende far valere la titolarità del bene colpito da vincolo cautelare, egli assume la posizione di parte privata che esercita un diritto soggettivo autonomo rispetto alle garanzie difensive previste per l’indagato.Ne consegue che la sua rappresentanza processuale non può fondarsi sul mandato difensivo rilasciato ai sensi del codice di procedura penale, ma richiede una procura speciale redatta secondo le forme prescritte dalla disciplina civilistica.

La decisione richiama l’articolo 83 del codice di procedura civile, applicabile in forza del rinvio contenuto nell’articolo 100 del codice di procedura penale, quale parametro per individuare i requisiti della procura alle liti necessaria per la proposizione del riesame da parte del terzo. La Corte ribadisce che la legittimazione del difensore non può essere presunta né desunta dalla nomina difensiva normalmente utilizzata nel processo penale, poiché questa abilita l’avvocato a svolgere attività difensiva nell’interesse dell’indagato, ma non conferisce i poteri rappresentativi necessari per proporre un’impugnazione in nome e per conto del terzo titolare del bene.

L’atto di riesame presentato senza procura speciale ad hoc risulta pertanto inammissibile, in quanto il difensore non è titolare del potere di rappresentanza processuale richiesto per introdurre validamente il giudizio di impugnazione. La Corte sottolinea inoltre che tale impostazione è coerente con la natura dell’azione esercitata dal terzo, che non mira alla tutela del diritto di difesa dell’indagato, bensì alla salvaguardia di un proprio diritto di proprietà, sicché deve essere munita delle forme e delle garanzie tipiche dell’attività processuale civilistica.L’esistenza del vincolo cautelare sul bene non attribuisce di per sé un’automatica legittimazione processuale al terzo, che resta tenuto a conferire una procura espressa e specificamente destinata alla proposizione del riesame.

La pronuncia consolida un indirizzo già presente nella giurisprudenza di legittimità, rafforzando l’idea che la partecipazione del terzo nel procedimento cautelare reale costituisca esercizio di poteri autonomi rispetto a quelli spettanti alle parti del processo penale. La necessità della procura speciale non integra un formalismo eccessivo, ma rappresenta una garanzia di certezza in ordine alla volontà del soggetto di attivare un rimedio impugnatorio che incide direttamente sulla gestione del bene e sulla posizione giuridica correlata al vincolo reale.

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