Open Arms, il tribunale assolve Salvini e chiarisce: nessun obbligo per l’Italia ad assegnare un porto sicuro in assenza di soccorso diretto
- piscitellidaniel
- 19 giu
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La decisione del tribunale di Palermo sul caso Open Arms rappresenta un passaggio decisivo nel contenzioso che ha visto imputato l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Il processo, avviato per fatti risalenti all’agosto del 2019, si è chiuso con una piena assoluzione: secondo i giudici, non sussisteva alcun obbligo giuridico per lo Stato italiano di assegnare un porto sicuro alla nave della Ong spagnola. La motivazione, resa pubblica con il deposito integrale della sentenza, ridefinisce alcuni snodi interpretativi del diritto del mare e delle convenzioni internazionali sui diritti umani, in un contesto normativo ancora oggi oggetto di scontro tra istituzioni europee, Stati membri e organizzazioni umanitarie.
Secondo i giudici della seconda sezione penale, l’Italia non era tenuta a concedere l’ingresso nelle proprie acque territoriali all’Open Arms, poiché non aveva effettuato direttamente alcuna operazione di soccorso. A differenza di quanto sostenuto dall’accusa, non basta che un natante trasporti persone in stato di necessità per far scattare automaticamente un obbligo giuridico di accoglienza da parte del Paese costiero. La chiave di lettura della sentenza si fonda sulla distinzione tra "evento SAR" – cioè il salvataggio in mare in senso tecnico, coordinato dalle autorità competenti – e la mera presenza di migranti a bordo di un’imbarcazione Ong. In quel caso, sottolineano i giudici, i soccorsi erano stati effettuati nella zona SAR di responsabilità maltese e non vi era stato alcun intervento diretto da parte di unità italiane o richiesta formale da parte delle autorità maltesi.
La nave della Ong spagnola aveva salvato, tra il 1° e il 15 agosto 2019, oltre 160 persone in più operazioni distinte, operando però senza coordinamento diretto delle autorità italiane. Dopo il primo salvataggio, avvenuto nella zona SAR maltese, Open Arms aveva chiesto all’Italia l’assegnazione di un porto, ottenendo ripetuti dinieghi da parte del Viminale. Nel frattempo, Malta rifiutava l’ingresso nelle sue acque territoriali, motivando l’atto con la mancata richiesta di coordinamento iniziale. Questo stallo, protrattosi per quasi venti giorni, portò la nave a restare al largo di Lampedusa in attesa di un’autorizzazione che giunse solo dopo l’intervento della magistratura e la decisione di sbarcare i minori non accompagnati a bordo.
La procura di Palermo aveva sostenuto che il prolungato trattenimento in mare fosse equivalente a un sequestro di persona e che la competenza del soccorso, nel momento in cui la nave chiedeva ripetutamente un porto sicuro, ricadesse sull’Italia in virtù del principio di prossimità e del dovere di tutela dei diritti fondamentali. Ma il tribunale ha respinto tale impostazione. In base alla ricostruzione della corte, non si può parlare di obbligo a carico dell’Italia in mancanza di un’assunzione diretta della responsabilità SAR e in assenza di un pericolo immediato di vita o gravi condizioni sanitarie non gestibili a bordo. I giudici, citando le convenzioni internazionali, hanno ribadito che la responsabilità primaria dell’accoglienza ricade sullo Stato nella cui zona SAR è avvenuto il salvataggio, salvo esplicito trasferimento di competenza.
La sentenza si sofferma anche sull’operato della Guardia Costiera italiana, che, secondo i giudici, ha mantenuto una condotta coerente con le direttive governative senza mai assumere la responsabilità dell’evento SAR. È stato inoltre escluso che Salvini abbia agito per finalità personali o arbitrarie: le sue decisioni, pur controverse sul piano politico, sono state ritenute in linea con le prerogative del ministro dell’Interno e condivise nell’ambito dell’allora Governo Conte I. L’unica criticità riconosciuta riguarda il ritardo nello sbarco dei minori non accompagnati, ma anche in quel caso i giudici hanno sottolineato che l’intervento della magistratura aveva già rimediato alla situazione prima di un aggravamento irreparabile.
La valutazione del tribunale smentisce quindi l’assunto secondo cui l’Italia fosse obbligata ad aprire i propri porti in ogni situazione in cui una nave Ong trasporti migranti salvati nel Mediterraneo. Una simile impostazione, si legge nella motivazione, “non trova fondamento in alcuna norma di diritto interno o internazionale”. La decisione potrà ora costituire un importante precedente giurisprudenziale per casi simili in corso o futuri, soprattutto in relazione all’attuale posizione di altri membri del Governo coinvolti in procedimenti analoghi o oggetto di indagini preliminari.
Dal punto di vista delle Ong, la decisione rischia di creare un vuoto operativo: se nessuno Stato si assume la responsabilità di coordinare i soccorsi, né riconosce l’obbligo di fornire un porto sicuro, si rischia una moltiplicazione dei casi di stallo in mare. La sentenza non affronta direttamente il nodo politico, ma sottolinea come l’intervento giudiziario non possa sostituirsi alle carenze di un sistema europeo di gestione condivisa delle emergenze migratorie. La mancanza di una disciplina vincolante e armonizzata sui porti sicuri resta dunque uno degli elementi più critici di tutta la vicenda.
Anche sul piano del diritto umanitario, la sentenza introduce una riflessione importante. I giudici hanno chiarito che l’obbligo di garantire i diritti fondamentali delle persone a bordo sussiste, ma non necessariamente implica l’attribuzione automatica di un porto da parte del Paese costiero più vicino. In assenza di una grave emergenza o di un pericolo attuale, la discrezionalità degli Stati resta ampia. Secondo il tribunale, ciò non può essere equiparato a un atto omissivo penalmente rilevante, né configurare un’ipotesi di reato.

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